Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana (2016)/Articolo 70: differenze tra le versioni

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| La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. || La funzione legislativa e' esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione || commento
| La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. || La funzione legislativa e' esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Citta' metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma.|| commento
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| vuoto || e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, || commento
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| vuoto || le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Citta' metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, || commento
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| vuoto || per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, || commento
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| vuoto || per quella che determina i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma,|| commento
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| vuoto || e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, || commento
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| vuoto || e 132, secondo comma. || commento
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| vuoto || Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. || commento