Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana (2016): differenze tra le versioni

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Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.<br />
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
 
<small>''nuovo testo''</small>
 
'''L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione. Finche' non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente .'''
 
===== Art. 62 =====