Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana (2016): differenze tra le versioni

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Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.<br />
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.<br />
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.<ref>* Articolo modificato con la L.cost. 17 gennaio 2000, n. 1, «Modifica all’articolo 48 della Costituzione concernente l’istituzione della circoscrizione Estero per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero» (Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2000).
L’art. 3 della stessa L.cost. ha disposto, in via transitoria, che:<br />
«In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell’articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l’elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.<br />
In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».<br />
La legge ordinaria di attuazione è la n. 459 del 27 dicembre 2001.</ref>
 
 
<small>''nuovo testo''</small>
 
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.<br />
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.<br />
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione '''della Camera dei deputati''', alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.<br />
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.<ref>* Articolo modificato con la L.cost. 17 gennaio 2000, n. 1, «Modifica all’articolo 48 della Costituzione concernente l’istituzione della circoscrizione Estero per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero» (Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2000).
L’art. 3 della stessa L.cost. ha disposto, in via transitoria, che:<br />