Cyberbullismo/Diritto: differenze tra le versioni

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Le responsabilità sono tante e pesanti:
 
'''Responsabilità del bullo''', i soggetti sono imputabili dall'età di 14 anni se capaci di intendere e di volere; il bullo potrà rispondere di responsabilità legali dal momento che non è importante la capacità di agire ma quella di intendere e di volere ( art. 2059 e legge 94/2009);
 
'''Responsabilità per i genitori''', si tratta di una responsabilità presunta, salvo che non venga fornita dai genitori la dimostrazione di aver impartito al figlio una corettacorretta educazione. Ma il concetto di corretta educazione è piuttosto vago ( art. 2048);
 
'''Responsabilità per gli insegnanti''', la Cassazione ha ribadito che il docente non deve solo istruire ed educare il giovane, ma deve anche proteggerlo e sorvegliarlo, al fine di evitare che procuri danni a se stesso o ad altri (art. 2048 e legge 312/1980);
 
'''Responsabilità per l'amministrazione scolastica''', quest'ultima risponderà dei danni provocati dal collegamento con il docente, perchèperché responsabile della vigilanza del minore. Le uniche prove liberatorie saranno dimostrare che il fatto è avvenuto quando la vittima non era sottoposta alla loro vigilanza.
 
== Proposta di legge 2014 ==