Prontuario di diritto romano/La capacità di agire: differenze tra le versioni

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In diritto romano, la [[w:tutela|tutela]] aveva una funzione ben diversa da quella moderna; essa tendeva infatti a proteggere gli interessi del patrimonio e della famiglia del pupillo, più che a costituire un istituto di protezione per l'[[w:Incapacità|incapace]].</br>
In epoca classica, erano assai frequenti la ''tutela impuberis'' e la ''tutela mulierum''.</br>
La ''tutela mulierum'' era la tutela data alla donna ''propter laevitatemlevitatem'', e durava tutta la vita. La donna poteva compiere da sola tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione occorreva l' ''auctoritas'' del tutore.</br>
Il ''tutor mulieris'' poteva essere legittimo o testamentario, ma sempre dativo. Solo in seguito fu dato alle donne di scegliere il proprio tutore (''tutor optivus'') e addirittura di cambiarlo (''optio tutoris''); alla nomina del tutore da parte del magistrato si faceva luogo solo se la donna ne faceva richiesta.</br>
Nel IV secolo d.C. (sotto [[w:Diocleziano|Diocleziano]]), l'istituto della ''tutela mulieris'' scomparve definitivamente, mentre l'evoluzione della ''tutela impuberis'' si trasformò dall'originaria configurazione potestativa in istituto assistenziale.</br>
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La [[w:responsabilità|responsabilità]] del tutore era assai grave; al termine della tutela, egli era tenuto al rendimento dei conti, ed in caso di cattiva amministrazione ([[w:dolo|dolosa]] o per [[w:Colpa|negligenza]]) erano date contro di lui delle azioni infamanti: ''actio suspecti tutoris'', intentabile da chiunque e tendeva alla rimozione del tutore venuto meno alla fides, ''actio rationibus distrahendis'', azione privata che condannava il tutore al doppio risarcimento dei beni sottratti, ''actio tutelae bonae fidei''.</br>
Al tutore era altresì concessa l' ''actio tutelae contaria'', allo scopo di ottenere il rimborso delle spese e la liberazione dalle [[w:Obbligazione|obbligazioni]] assunte durante l'amministrazione.</br>
In epoca imperiale fu introdotta la cauzione prestata dal tutore (''satisdatio rem pupilli salvam fore'') su ordine del [[w:Praetor|pretore]]; in età postclassica sorse una forma di [[w:ipoteca|ipoteca]] tacita sui beni del tutore.</br>
Essendo la tutela concepita come un ''munus'', cioè come incarico obbligatorio per il designato, erano poche e ben definite le cause di esonero. Le cosiddette ''excusationes'' previste in [[w:diritto romano|diritto romano]] riguardavano per lo più lo stato di salute fisica e mentale del tutore, e altre circostanze contingenti: «...per miseria del tutore è dato esonero ...», «...deve essere esonerato anche colui che ignora l'alfabeto...», «...i medici sono esonerati se esercitano la professione in Roma, come anche chi amministra il fisco...».