Prontuario di diritto romano/La capacità di agire: differenze tra le versioni

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Era la capacità di esercitare validamente i [[w:Diritto soggettivo|diritti]] di cui si era titolari; tale capacità ineriva ai soggetti ''sui iuris'', in relazione all'età, al sesso e alle condizioni mentali.</br>
Lo ''ius civile'' stabiliva una graduazione di età che andava dagli ''infantes'' (che non sapevano ancora parlare), ai ''minores'' (minori di XV15 anni), agli ''impuberes'' (dai XV15 ai XVIII18 anni), ai ''puberes'' (maggiori di XVIII18 anni). [[w:Giustiniano|Giustiniano]] stabilì che la piena capacità di agire si acquistava con i XVIII18 anni.</br>
Sin dai primordi, la donna fu sempre considerata soggetta al ''pater'' o al marito, per il principio di inferiorità delle donne.</br>
Le donne e gli ''impuberes'' non potevano compiere tutti gli [[w:Atto|atti giuridici]] se la loro volontà non era integrata dall' ''auctoritas tutoria''.</br>