Prontuario di diritto romano/I quasi contratti: differenze tra le versioni

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Il ''votum'' prima del cristianesimo era considerato un negozio vero e proprio ma non con il Dio ma con i sacerdoti di quest'ultimo che potevano addirittura richiedere la prestazione in giudizio nel caso in cui il Dio avesse accolto la preghiera; i sacerdoti redigevano delle tavolette come prova.
 
===In debitiIndebiti solutio===
 
Gaio non riuscì a farla entrare né nei delitti né nei contratti e per questo le mise nelle ''varie causarum figurae''. Un soggetto che pensa erroneamente di avere un debito nei confronti di un altro soggetto compie la prestazione che o non esiste o non è a lui imputabile. Il presunto creditore deve essere in buona fede altrimenti si tratterà di furto.
Questa obbligazione sorge in capo al ricevente e consiste nel restituire ciò che ha ingiustamente ricevuto, non può essere però considerato un contratto reale in quanto il pagamento non è fatto per creare un'obbligazione ma bensì per estinguerla. L'obbligazione nasce dunque al momento dalla ''datio''.<br />
Sono necessari quattro elementi affinché si abbia una ''in debitiindebiti solutio'':
# ''Solutio'': si deve aver pagato (elemento oggettivo);
# ''In debitumIndebitum'': cioè qualcosa di non dovuto, l'obbligazione non esiste, l'oggetto è totalmente diverso oppure l'obbligazione esiste ma in capo ad un'altra persona;
# ''Error solventis'': errore nel pagamento;
# ''Error accipientis'': errore nell'accettazione.<br />