Cyberbullismo/Diritto: differenze tra le versioni

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== Cyberbullismo e diritto ==
Il grande sviluppo degli strumenti elettronici ha fatto aumentare il fenomeno del cyberbullismo. Quest'ultimo adotta le forme del bullismo ma viene amplificato dalle nuove tecnologie.
Il cyberbullismo non cambia molto la prospettiva giuridica delfenomenodel fenomeno. Cambiano sicuramente gli strumenti, ma l'atteggiamento aggressivo èe l'approfittamento della debolezza della vittima restano identiche; per questo la normativa non distingue bullismo e cyberbullismo.
 
Le responsabilitàsonoresponsabilità sono tante e pesanti:
 
'''Responsailità del bullo''', i soggetti sono imputabili dall'età di 14 anni se capaci di intendere e di volere; il bullo potrà rispondere di responsabilità legali dal momento che non è importante la capacità di agire ma quella di intemdere e di volere ( art. 2059 e legge 94/2009);
== Cyberbullismo e diritto ==
 
'''Responsabilità per i genitori''', si tratta di una responsabilità presunta, salvo che non venga fornita dai genitori la dimostrazione di aver impartito al figlio una coretta educazione. Però il concetto di coretta educazone. Ma il concetto di corretta educazione è troppo suscettibile ( art. 2048);
Il grande sviluppo degli strumenti elettronici ha fatto aumentare il fenomeno del cyberbullismo. Quest'ultimo adotta le forme del bullismo ma viene amplificato dalle nuove tecnologie.
Il cyberbullismo non cambia molto la prospettiva giuridica delfenomeno. Cambiano sicuramente gli strumenti, ma l'atteggiamento aggressivo è l'approfittamento della debolezza della vittima restano identiche; per questo la normativa non distingue bullismo e cyberbullismo.
 
Le responsabilitàsono tante e pesanti:
'''Responsailità del bullo''', i soggetti sono imputabili dall'età di 14 anni se capaci di intendere e di volere; il bullo potrà rispondere di responsabilità legali dal momento che non è importante la capacità di agire ma quella di intemdere e di volere ( art. 2059 e legge 94/2009);
'''Responsabilità per i genitori''', si tratta di una responsabilità presunta, salvo che non venga fornita dai genitori la dimostrazione di aver impartito al figlio una coretta educazione. Però il concetto di coretta educazone. Ma il concetto di corretta educazione è troppo suscettibile ( art. 2048);
'''Responsabilità per gli insegnanti''', la Cassazione ha ribadito che il docente non deve solo istruire ed
educare il giovane, ma deve anche proteggerlo e sorvegliarlo, al fine di evitare che procuri danni a se stesso o ad altri (art. 2048 e legge 312/1980);
'''Responsabilità per l'amministrazione scolastica''', quest'ultima risponderà dei danni provocati dal collegamento con il docente, perchè responsabile della vigilanza del minore. Le uniche prove liberatorie saranno dimostrare che il fatto è avvenuto quando la vittima non era sottoosta allaloro vigilanza.
 
'''Responsabilità per l'amministrazione scolastica''', quest'ultima risponderà dei danni provocati dal collegamento con il docente, perchè responsabile della vigilanza del minore. Le uniche prove liberatorie saranno dimostrare che il fatto è avvenuto quando la vittima non era sottoosta allaloro vigilanza.
== Proposta di legge 2014 ==
 
== Proposta di legge 2014 ==
Il 23 gennaio 2015 in Parlamento è stata proposta una legge per punire il bullismo e il cyberbullismo. La proposta di legge è formata da sei articoli miratiche mirano a punire e a prevenire azioni di carattere regressivo di qualsiasi tipo.
 
L'''L'articolo 1 ''' si pone l'obbiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullimo in tutte le sue forme per mezzo di azioni preventive e con strategie adatte a tutelare sia le vittime che i responsabili. Per cyberbullismo s'intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria e diffamazione realizzata per via telematica.
Per cyberbullismo s'intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria e diffamazione realizzata per via telematica.
 
L'''L'articolo 2''' dice che ciascun genitore, o qualunque responsabile del minore, può inoltrare all'aggressore una richiesta per la rimozione di qualsiasi dato personale del minore diiffuso in rete; se la richiesta non viene soddisfatta entro ventiquattro ore si provvede con gli articoli 143/144.
 
L'''L'articolo 3''' illustra il piano d'azione, istituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, e un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.
 
L'''L'articolo 4''' dice che, per l'attuazione dell'art. 1, il Ministero dell'istruzione prevede corsi di formazione del personale scolastico per dare sostegno ai minori vittime del cyberbullismo.
 
L'''L'articolo 5''' dice che la Polizia Postale, ogni sei mesi, si siede al tavolo delle altre autorità ai fini di aggiornare sugli esiti e sulle misure di contrasto riguardo il cyberbullismo.
 
L'''L'articolo 6''' obbliga il dirigente scolastico, qualora venga a conoscenza degli atti di bullismo e di cyberbullismo, a informare le famiglie dei soggetti coinvolti; deve convocare una riunione con le vittime e uno psicologo della Associazione sanitaria locale di competenza per esaminare la situazione e predisporre percorsi per l'assistenza alla vittima e per la rieducazione del bullo. Nei casi più gravi è tenuto a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria.
 
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