Cyberbullismo/Diritto: differenze tra le versioni

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Il grande sviluppo degli strumenti elettronici ha fatto aumentare il fenomeno del cyberbullismo. Quest'ultimo adotta le forme del bullismo ma viene amplificato dalle nuove tecnologie.
Il cyberbullismo non cambia molto la prospettiva giuridica delfenomeno. Cambiano sicuramente gli strumenti, ma l'atteggiamento aggressivo è l'approfittamento della debolezza della vittima restano identiche; per questo la normativa non distingue bullismo e cyberbullismo.
Le responsabilità sono tante e pesanti:
'''Responsabilità del bullo'''; i soggetti sono imputabili dall''età di 14 anni se capaci di intendere e di volere, il bullo potrà rispondere di responsabilità legali dal momento che non è importante la capacità di agire ma quella di intendere e di volere (art. 2059 e legge 94/2009);
 
Le responsabilità sonoresponsabilitàsono tante e pesanti:
'''Responsabilità per i genitori'''; si tratta di una responsabilità presunta, salvo che non venga fornita dai genitori la dimostrazione di aver impartito al figlio una corretta educazione. Però il concetto di corretta educazione, tuttavia, è troppo suscettibile di interpretazioni (art. 2048);
'''ResponsabilitàResponsailità del bullo''';, i soggetti sono imputabili dall''età di 14 anni se capaci di intendere e di volere,; il bullo potrà rispondere di responsabilità legali dal momento che non è importante la capacità di agire ma quella di intendereintemdere e di volere ( art. 2059 e legge 94/2009);
 
'''Responsabilità per i genitori''';, si tratta di una responsabilità presunta, salvo che non venga fornita dai genitori la dimostrazione di aver impartito al figlio una correttacoretta educazione. Però il concetto di coretta educazone. Ma il concetto di corretta educazione, tuttavia, è troppo suscettibile di( interpretazioni (art. 2048);
'''Responsabilità per gli insegnanti''';, la Cassazione ha ribadito che il docente non deve solo istruire ed
educare il giovane, ma deve anche proteggerlo e sorvegliarlo, al fine di evitare che procuri danni a se stesso o ad altri (art. 2048 e legge 312/1980);
'''responsabilitàResponsabilità per l'amministrazione scolastica''';, lquest'amministrazione scolasticaultima risponderà dei danni provocati dal collegamento con il docente, perchè responsabile della vigilanza del minore. Le uniche prove liberatorie saranno dimostrare che iil fatto è avvenuto quando la vittima non era sottoposta allasottoosta loroallaloro vigilanza.
 
== '''Proposta di legge 2014 ''' ==