Cyberbullismo/Diritto: differenze tra le versioni

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Il cyberbullismo non cambia molto la prospettiva giuridica delfenomeno. Cambiano sicuramente gli strumenti, ma l'atteggiamento aggressivo è l'approfittamento della debolezza della vittima restano identiche; per questo la normativa non distingue bullismo e cyberbullismo.
Le responsabilità sono tante e pesanti:
'''responsabilitàResponsabilità del bullo'''; i soggetti sono imputabili dall''età di 14 anni se capaci di intendere e di volere, il bullo potrà rispondere di responsabilità legali dal momento che non è importante la capacità di agire ma quella di intendere e di volere (art. 2059 e legge 94/2009);
 
'''responsabilitàResponsabilità per i genitori'''; si tratta di una responsabilità presunta, salvo che non venga fornita dai genitori la dimostrazione di aver impartito al figlio una corretta educazione. Però il concetto di corretta educazione, tuttavia, è troppo suscettibile di interpretazioni (art. 2048);
'''responsabilità per gli insegnanti'''; la Cassazione ha ribadito che il docente non deve solo istruire ed
 
educare il giovane, ma deve anche proteggerlo e sorvegliarlo, al fine di evitare che procuri danni a se stesso o ad altri (art. 2048 e legge 312/1980); responsabilità per l'amministrazione scolastica; l'amministrazione scolastica risponderà dei danni provocati dal collegamento con il docente perchè responsabile della vigilanza del minore. Le uniche prove liberatorie saranno dimostrare che i fatto è avvenuto quando la vittima non era sottoposta alla loro vigilanza.
'''responsabilitàResponsabilità per gli insegnanti'''; la Cassazione ha ribadito che il docente non deve solo istruire ed
educare il giovane, ma deve anche proteggerlo e sorvegliarlo, al fine di evitare che procuri danni a se stesso o ad altri (art. 2048 e legge 312/1980);
educare il giovane, ma deve anche proteggerlo e sorvegliarlo, al fine di evitare che procuri danni a se stesso o ad altri (art. 2048 e legge 312/1980); '''responsabilità per l'amministrazione scolastica'''; l'amministrazione scolastica risponderà dei danni provocati dal collegamento con il docente perchè responsabile della vigilanza del minore. Le uniche prove liberatorie saranno dimostrare che i fatto è avvenuto quando la vittima non era sottoposta alla loro vigilanza.
 
== '''Proposta di legge 2014 ''' ==