Prontuario di diritto romano/Il diritto di famiglia: differenze tra le versioni

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In diritto romano, il fondamento della ''familia'' era nel matrimonio, istituto che più di tutti ha subito evoluzioni e modifiche nel corso della storia e che, nonostante tali modifiche, ha mantenuto inalterati alcuni principi fondamentali che ritroviamo, ancora oggi, nel [[w:Diritto privato|diritto civile]] vigente, come ad es. il principio della consensualità e della monogamia, poiché in nessuna epoca mai il diritto romano è stato contaminato da influenze orientali.</br>
In epoca arcaica, esistevano due tipi di matrimonio:
*il ''matrimonium cum manummanus conventione''
*il ''matrimonium sine manu''
Il primo rappresentava la forma più antica di celebrazione, cui doveva seguire la coabitazione per un anno (''usus'')..</br>. Affinché si realizzasse la ''Conventio'' la donna doveva essere nupta, cioè sposata, e l'uomo suo maritus. Nel diritto antico troviamo altri due modi di aquisto della manus sulla donna da parte del marito: la coemptione e la confarreatio. Mentre l'usus era un principio di applicazione dell' usocapione, la coemptione, o coemptio, era un'applicazione della mancipatio e consisteva in una finta compra-vendita della donna. Il maritus pagava il prezzo simbolico di una moneta aquistando la manus sulla donna matrimonii causa. La confarreatio invece era una cerimonia religiosa che si svolgeva davanti a dieci testimoni e al Flamen Dialis, i due sposi spezzavano una focaccia di farro come simbolo della volontà di unirsi in matrimonio. A seguito della Conventio in manum la donna entrava nella famiglia del marito loco filiae, perdendo ogni legame con la famiglia di origine.