Prontuario di diritto romano/Atti illeciti: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m ha spostato Atti illeciti a Prontuario di diritto romano/Atti illeciti: out |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1:
Atto illecito era (ed è) ogni atto lesivo di un [[w:diritto|diritto]] altrui. L'atto illecito constava di due elementi, cioè la volontarietà dell'atto (colpa) e la lesione del diritto altrui (danno).</br>
Come la [[w:volontà|volontà]] nel [[w:negozio giuridico|negozio giuridico]], anche la [[w:colpa|colpa]] esige [[w:capacità di agire|capacità di agire]]. Pazzi e impuberi non potevano essere in colpa.</br>
Line 7 ⟶ 5:
La colpa extra-contrattuale era quella che occorreva in tutti gli atti "illeciti per sè stessi"; prendeva anche il nome di ''colpa aquiliana'' dalla ''Lex Aquilia'', che disciplinava i danni recati alle cose altrui quando tra il [[w:Responsabilità|responsabile]] e il danneggiato non vi era alcun tipo di rapporto.</br>
La [[w:Colpa|colpa]] è il difetto di attenzione, ma senza malvagia volontà di nuocere, senza previsione effettiva delle conseguenze dell'atto. Si diceva ''qui in dolo scit, in culpa scire debet''.</br>
|