Prontuario di diritto romano/Atti illeciti: differenze tra le versioni

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==Atti illeciti==
 
Atto illecito era (ed è) ogni atto lesivo di un [[w:diritto|diritto]] altrui. L'atto illecito constava di due elementi, cioè la volontarietà dell'atto (colpa) e la lesione del diritto altrui (danno).</br>
Come la [[w:volontà|volontà]] nel [[w:negozio giuridico|negozio giuridico]], anche la [[w:colpa|colpa]] esige [[w:capacità di agire|capacità di agire]]. Pazzi e impuberi non potevano essere in colpa.</br>
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La colpa extra-contrattuale era quella che occorreva in tutti gli atti "illeciti per sè stessi"; prendeva anche il nome di ''colpa aquiliana'' dalla ''Lex Aquilia'', che disciplinava i danni recati alle cose altrui quando tra il [[w:Responsabilità|responsabile]] e il danneggiato non vi era alcun tipo di rapporto.</br>
 
===La colpa===
 
La [[w:Colpa|colpa]] è il difetto di attenzione, ma senza malvagia volontà di nuocere, senza previsione effettiva delle conseguenze dell'atto. Si diceva ''qui in dolo scit, in culpa scire debet''.</br>