Prontuario di diritto romano/Il regime patrimoniale familiare: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m ha spostato Il regime patrimoniale familiare a Prontuario di diritto romano/Il regime patrimoniale familiare
Nessun oggetto della modifica
Riga 4:
==Il regime patrimoniale familiare==
 
Fin dalle epoche puùpiù antiche, era in uso a [[w:Roma|Roma]] fare [[w:donazione|donazioni]] alla propria fidanzata, donazioni che venivano poi costituite in dote (donazioni ''inter vivos'').</br>
[[w:Giustiniano|Giustiniano]] equiparò la ''donatio propter nuptias'' alla dote, ed anzi una [[w:legge|legge]] postclassica stabilì l'assoluta eguaglianza fra quanto portato in dote dalla donna e quanto donato dal fidanzato ''propter nuptias''.</br>
Nel regime patrimnialepatrimoniale della famiglia entrava anche l'insieme dei ''bona paraphernalia'', cioè ''bona extra dotem'' (beni propri della moglie ed a lei appartenenti anche dopo il [[w:matrimonio|matrimonio]]: vestiti, gioielli, schiavi, ecc).</br>
Nei primi secoli dell'[[w:Impero romano|impero]], era uso che tali beni venissero consegnati "in amministrazione" al marito, sicché la moglie poteva agire contro di lui con l'ordinaria ''actio depositi'' o con l' ''actio mandati''. Il marito poi passava alla moglie periodicamente una modesta somma (''spillaticum'') per le spese quotidiane.</br>
Il ''pater'' non poteva peraltro provvedere da solo a tutte le necessità familiari, per cui era solito donare al ''filius'' una piccola somma (''pusilla pecunia'') perché l'amministrasse; si trattava del ''peculium profecticium'', così chiamato perché ''ex patre profecto'', che rimaneva di proprietà del padre e di cui il figlio aveva solo l'amministrazione.</br>
Il ''peculium'' non poteva essere infatti trasferito al 'filius'', mentre poteva essere revocato dal ''pater'' con l' ''ademptio peculii''; in genere, costituiva una limitata [[w:garanzia|garanzia]] a favore dei terzi per le [[w:Obbligazione|obbligazioni]] contratte dal figlio.</br>
L'insieme delle [[w:donazione|donazioni]] ''propter nuptias'', del ''peculium'' e dei ''paraphernalia'', serviva alla famiglia per provvedere ai pesi economici della vita quotidiana (''ad onera matrimonii ferenda''); per evitare che il marito abusasse di tali beni, e per garantire la loro destinazione ed eventuale restituzione in caso di scioglimento del matrimonio, fu creata la figura della ''dos'', la dote, con un proprio regime ed una propria disciplina.
 
===La dote===
Riga 17:
Oggetto della dote potevano essere sia beni materiali che immateriali (es. crediti).</br>
Secondo antichi testi, la dote poteva essere promessa (quando non veniva materialmente data con la ''traditio'') mediante i normali modi di costituzione delle obbligazioni.</br>
In età postclassica, la moglie ebbe la possibilità di iscrivere ''[[w:ipoteca|hypoteca]]'' legale tacita su tutti i beni del marito, a garanzia della restituzione della dote in caso di scioglimento del matrimonio, e di avere il ''privilegium exigendi'' nei confronti dei creditori del marito.