Prontuario di diritto romano/La filiazione: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m ha spostato La filiazione a Prontuario di diritto romano/La filiazione
Nessun oggetto della modifica
Riga 3:
==La filiazione==
 
Il [[w:diritto romano|diritto romano]] distingueva tre categorie di figli: legittimi, naturali e spurii.</br>
I '''figli legittimi''' erano quelli nati almeno 182 giorni dopo le [[w:nozze|nozze]] o entro 300 giorni dallo scioglimento del [[w:matrimonio|matrimonio]].</br>
I '''figli naturali''' erano quelli che nascevano dall'unione di un uomo libero con una concubina; avevano limitata capacità successoria rispetto al ''pater'', ma potevano essere legittimati per ''subsequens matrimonium'', per ''rescriptum principis'' e ''per oblationem curiae'' (mediante iscrizione nella curia del luogo dove domiciliava la famiglia e la dotazione di almeno 26 iugeri).</br>
I '''figli spurii''' erano equiparati a quelli '''illegittimi''': non avevano diritti successori e gli si attribuiva lo ''status libertatis'' che aveva la madre al momento del parto.
Riga 10:
===''Adrogatio'' e ''adoptio''===
 
Erano due forme di assoggettamento alla ''[[w:patria potestas|patria potestas]]''.</br>
Con la ''adrogatio'', il ''paterfamilias'' si assoggettava alla potestà di un altro ''paterfamilias'', diventandone il ''filius'', allo scopo di creare artificialmente un erede quando l' ''adrogator'' non aveva altri discendenti.</br>
L' ''adoptio'' era un modo di acquisto della ''patria potestas'' su un soggetto che non era figlio legittimo; in origine, si eseguiva con una procedura abbastanza semplice, che poi diventò complessa fino a realizzare una figura unitaria di negozio.</br>
In diritto giustinianeo, l'adozione cambiò radicalmente: abbandonata la formula dell'ordine del w:magistrato (''iussu praetoris''), si richiese un'apposita dichiarazione di parte dinanzi al magistrato o notaio (''adoptio per tabulas''), cui doveva aderire tacitamente anche l'adottato, il quale usciva così dalla famiglia originaria perdendo con essa ogni rapporto ed ogni pretesa.</br>
[[w:Giustiniano|Giustiniano]] applicò anche il principio fondamentale ''adoptio natura imitatur'': chi adottava doveva aver passato la piena ''pubertas'', doveva poter generare e non doveva essere schiavo né evirato.</br>
In molti casi, ma non in tutti, l'adottato era equiparato al figlio legittimo.