Prontuario di diritto romano/L'invalidità del negozio: differenze tra le versioni
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==L'invalidità del negozio==
Al diritto romano era sconosciuto il concetto di
Tuttavia, l'ordinamento romano non poteva ingorare i casi in cui il [[w:Negozio giuridico|negozio]], pur essendo valido, fosse iniquo; questo problema fu affrontato come al solito dal [[w:Ius praetorium|diritto pretorio]], che concesse al danneggiato l'esperibilità di alcune ''exceptiones''.</br>
In età classica, l'invalidità assunse il duplice aspetto della [[w:Nullità|nullità]] ''ipso iure'' e della contestabilità ''ope exceptiones'' (se l'''<nowiki>excepio</nowiki>'' non veniva opposta, si mutava l'efficacia del negozio da contestabile in definitivo).</br>
Se l'''<nowiki>exceptio</nowiki>'' veniva opposta con successo, non poneva nel nulla il negozio ma ne paralizzava gli effetti sul terreno del diritto pretorio, escludendo una condanna del convenuto. Vi era quindi differenza con l'attuale azione di annullamento (che pone nel nulla l'atto).</br>
Questa in sintesi la teoria dominante di Arangio-Ruiz, suffragata da riscontri storici. Merita tuttavia un accenno la teoria di Guarino, che ritiene sorgere il concetto di annullabilità dalla
Argomentando dala casistica, Guarino distingue tra invalidità ''ipso iure'' e invalidità ''ope magistratuus''; inoltre, distingue tra invalidità totale e parziale, perché non sempre la mancanza o il vizio di un requisito sono tali da far venir meno tutto il negozio (''utile per inutile non vitiatur''), e il negozio invalido poteva essere reintegrato nella totalità dei requisiti o ridotto ai requisiti utilizzabili, o convertito in altro negozio alla cui esistenza giuridica fossero sufficienti i requisiti validi esistenti. Così, il ''legatum per vindicationem'' (invalido) fu convertito da una legge in un ''legatum per damnationem'' (valido).</br>
Uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento è il [[w:Principio di conservazione|principio di conservazione]], che trova la sua massima espressione nell'istituto della conversione del negozio nullo. Tale istituto era noto anche ai Romani, ma in
Talora un negozio formale e
==Sanatoria della invalidità==
La nullità degli atti giuridici
Tale è la funzione della ratifica nel riconoscimento della gestione esercitata circa gli affari altrui, senza averne mandato (''negotiorum gestio'').</br>
Casi analoghi erano quelli in cui si richiedeva per la validità del negozio tra le parti il consenso di un terzo: ad esempio, il [[w:Mutuo|mutuo]] stipulato da un ''filiusfamilias'' diventava pienamente valido e inattaccabile solo quando il ''paterfamilias'' anche in seguito vi avesse consentito; l'alienazione compiuta dal minore diventava valida solo quando il curatore l'avesse ratificata.</br>
La ratifica non era un istituto organico e riducibile ad un principio. In qualunque funzione, essa valeva soltanto nei casi espressamente riconosciuti dalla legge: ma in quei casi aveva pure effetto retroattivo, nel senso che (salvi i diritti acquistati dai terzi) le conseguenze giuridiche del negozio non avevano data
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