Prontuario di diritto romano/Il diritto di famiglia: differenze tra le versioni

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==='''''Prontuario di diritto romano'''''===
 
 
==Il diritto di famiglia==
 
A [[w:Roma|Roma]], il termine ''familia'' indicava il ''paterfamilias'' e le persone libere a lui sottoposte (moglie, figli, nipoti).</br>
La concezione romana della [[w:Famiglia|famiglia]] era eminentemente patriarcale: ''paterfamilias'' era chi non aveva ascendenti vivi, ed esercitava la ''manus maritalis'' verso la moglie, la ''patria potestas'' sui discendenti, e la ''dominica potestas'' su tutti gli altri beni (casa, schiavi, animali, ecc.). Di conseguenza, il concetto di famiglia fu essenzialmente politico, poichè non indicava un nucleo di persone legate da vincoli di sangue, bensì un complesso di persone soggette alla potestà di un comune capostipite.</br>
Il rapporto che legava tra loro i vari componenti della famiglia era chiamato '''''adgnatio''''', termine cncon cui si indicava la comune discendenza da uno stesso capostipite maschio, attraverso altri maschi. Il vincolo di agnazione era computato per gradi, ed il grado era dato dal numero delle generazioni (ad es. padre e figlio erano agnati di 1° grado, poiché tra di loro intercorreva una sola generazione). Il vincolo di agnazione aveva rilievo giuridico fino alla settima generazione (7° grado di agnazione) e non oltre.</br>
La concezione patriarcale della famiglia subì, col passare dei secoli e l'evolversi della società civile, notevoli mutamenti. In epoca arcaica, la [[w:Legge delle XII Tavole|''Lex XII Tabularum'']] escludeva qualsiasi rilevanza alla discendenza materna, chiamata '''''cognatio'''''; successivamente, la ''cognatio'' ebbe rilievo come impedimento al [[w:Matrimonio|matrimonio]], e poi si ammeseammise la possibilità di [[w:Donazione|donazione]] fra ''cognati''.</br>
Solo in materia [[w:Successione|successoria]], allo scopo di evitare il passaggio dei patrimoni di una famiglia all'altra, la resistenza alaalla successibilità dei ''cognati'' fu più dura. In epoca [[w:Impero romano|imperiale]], due ''senatusconsulta'' consentirono finalmente la regolare successione tra madre e figli.</br>
In età [[w:Giustiniano|giustinianea]], la distinzione fra ''adgnati'' e ''cognati'' fu abolita, e con il solo termine di ''cognati'' vennero chiamati tutti i parenti, sia in linea maschile che femminile.</br>
Dalla ''adgnatio'' e dalla ''cognatio'' occorre tenere distinta la '''''adfinitas''''', cioè il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge; l' ''adfinitas'' aveva valore solo come impedimento al matrimonio.
 
===Il matrimonio===
 
In diritto romano, il fondamento della ''familia'' era nel matrimonio, istituto che più di tutti ha subito evoluzioni e modifiche nel corso della storia e che, nonostante tali modifiche, ha mantenuto inalterati alcuni principi fondamentali che ritroviamo, ancora oggi, nel [[w:Diritto privato|diritto civile]] vigente, come ad es. il principio della consensualità e della monogamia, poiché in nessuna epoca mai il diritto romano è stato contaminato da influenze orientali.</br>
In epoca arcaica, esistevano due tipi di matrimonio:
*il ''matrimonium cum manum conventione''
*il ''matrimonium sine manu''
Il primo rappresentava la forma più antica di celebrazione, cui doveva seguire la coabitazione per un anno (''usus'')..</br>
Il ''matrimonium cum manu'' nacque infatti in epoca repubblicana, per evitare i gravi effetti che l'uscita deladella donna dalla famiglia originaria comportava, ossia la perdita di tutti i diritti successori verso la famiglia d'origine.</br>
In età postclassica, grazie soprattutto all'influenza del [[w:Cristianesimo|Cristianesimo]], si andò affermando il matrimonio come [[w:Negozio giuridico|negozio giuridico]]: per il sorgere del vincolo non occorrevano più né l' ''usus'' né il permanere dell' ''affectio maritalis'', ma bastava il [[w:Consenso|consenso]] iniziale degli sposi. Giustiniano sancì definitivamente la figura del negozio "matrimonio", i cui effetti si verificavano per l'intervento del semplice consenso iniziale.</br>
Per un matrimonio legittimo occorrevano vari requisiti: anzitutto, lo ''ius connubi'', che spettava a tutti i ''cives romani''. In secondo luogo, occorreva la ''pubertas'' e il consenso dei nubendi e del ''paterfamliaspaterfamilias''.</br>
Il matrimonio doveva essere preceduto dai cd. ''sponsalia'' (fidanzamento), in cui i promessi venivano impegnati dai rispettivi padri al futuro matrimonio tramite una stipulazione solenne, detta ''sponsio'' (promessa). Probabilmente, in epoche antiche, tale stipulazione era perseguibile, mentre di certo in età classica non creava alcun obbligo e non richiedeva forme solenni.</br>
In diritto postclassico, l'istituto degli ''sponsalia'' cambiò radicalmente: dalla promessa sorgevano obblighi tra il futuro marito e il padre della sposa; tra fidanzati si creava un vincolo assimilabile al vero matrimonio (così, essi erano punibili per [[w:Adulterio|adulterio]] e non potevano contrarre altre nozze).</br>
Per rafforzare qusto vincolo tra fidanzati, vennrovennero introdotte le ''arrhae sponsaliciae'', una sorta di [[w:caparra penitenziale|caparra penitenziale]] da pagare da parte del padre del fidanzato alla famiglia della donna; se il fidanzamento veniva sciolto, la caparra era restituita. Se era la donna a sciogliere il fidanzamento, doveva restituire il quadruplo delle ''arrhae''.</br>
Gli ''sponsalia'' si scioglievano per mutuo consenso o per [[w:recesso|recesso]] unilaterale (''repudium''), che importava anche il [[w:Risarcimento|risarcimento]] e la restituzione dei beni reciprocamente donati ''adfinitas contrahendae causa''.</br>
Agli ''sponsalia'' seguivano le ''nuptiae'', le vere e proprie nozze, regolate dai principi dello ''ius civile'' circa i rapporti patrimoniali, i diritti successori, il divieto di [[w:donazione|donazione]] treatra coniugi, la legittimità della prole, ecc.</br>
Particolare attenzione merita l'istituto del ''tempus lugendi'', che aveva la funzione di evitare la ''commixtio sanguinis''. Gli inadempienti erano puniti con la ''infamia'' e con l'incapacità di ricevere per [[w:Testamento|testamento]].</br>
Il matrimonio si scioglieva di regola per morte di uno dei coniugi, per il venir meno di qualche requisito, o per ''divortium''.
 
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Era una diretta conseguenza della concezione classica del matrimonio, secondo cui il vincolo veniva meno quando mancava l' ''affectio maritalis''.</br>
Dalle origini fino all'età repubblicana, anche se futile, qualsiasi motivo era valido per [[w:Divorzio|divorziare]]. Impregnato di spirito antidivorzista, [[w:Costantino|Costantino]] riconobbe tre sole ''iuxtae causae'' per il divorzio:
*per la donna, se l'uomo era un [[w:Omicidio|omicida]], violatore di sepolcri o avvelenatore;
*per l'uomo, se la donna era adultera, mezzana o avvelenatrice.
Chi divorziava unilateralmente al di fuori di questi casi, era gravemente punito. Nessun limite sussisteva per il divorzio bilaterale.