Prontuario di diritto romano/I soggetti e le persone: differenze tra le versioni

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===I soggetti e le persone===
 
In [[w:|Roma]], era soggetto di [[w:|diritto]] la [[w:|persona fisica]] intesa nel senso di uomo, e veniva indicata con il termine ''caput'' che significa testa, individuo. Non esiste traccia di persone giuridiche intese in senso moderno: vi erano solo associazioni ed enti cui non veniva mai riferito il termine ''persona''. Di conseguenza, solo gli uomini avevano [[w:|capacità giuridica]] ed erano ritenuti soggetti di diritto.</br>
Per essere soggetto di diritto, occorrevano determinati requisiti: che il neonato fosse nato vivo, che il parto fosse ''perfectus'' (cioè maturo, di almeno sette mesi) e che avesse forma umana. I ''monstra'', neonati deformi, venivano subito gettati dalla [[w:|Rupe Tarpea]] e comunque non avevano alcuna capacità giuridica. Il frutto dell'[[w:|aborto]] non era considerato nato a nessun titolo.</br>
Per i Romani, non aveva importanza il solo momento della nascita, ma anche il momento del concepimento: infatti, in relazione allo ''status libertatis'', nasceva libero il figlio di chi -al momento del concepimento- era libero, anche se successivamente il genitore perdeva la [[w:|libertà]].</br>
[[w:|Giustiniano]] stabilì che per determinare lo ''status libertatis'' si doveva avere riguardo al momento della nascita o a quello del concepimento a seconda dei vantaggi che ne potevano derivare all'individuo.</br>
L'estinzione della persona fisica avveniva con la [[w:|morte]]. Per il caso di [[w:|commorienza]], il diritto classico presumeva ''iuris et de iure'' che tutti fossero morti nello stesso istante, mentre il diritto giustinianeo applicò il principio della maggior resistenza fisica, considerando morti dapprima i più deboli (''impuberes''), poi i vecchi (''seniores'') e infine i ''puberes''.</br>
 
===Lo ''status libertatis''===