Prontuario di diritto romano/I vizi della volontà: differenze tra le versioni

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Dalle parole di Ulpiano ("l'editto pretorio ha anche tali parole: giudicherò quelle cose fatte con frode, se intorno ad esse non vi sarà altra azione giudiziaria e se la cosa mi sembrerà opportuna") si deduce che l'''<nowiki>actio doli</nowiki>'' aveva carattere sussidiario, in quanto promovibile solo in mancanza di altri rimedi; la giurisprudenza la ritenne applicabile anche nel caso in cui il dolo fosse stato conseguente alla formazione del negozio.</br>
L'''<nowiki>exceptio doli</nowiki>'' era invece opponibile a chi dopo aver agito col dolo) chiedeva l'adempimento del negozio: anche qui si distingueva una ''exceptio doli specialis seu praeteriti'' per il dolo commesso al tempo della conclusione del negozio, ed una ''exceptio doli generalis seu praesentis'' per il dolo commesso in un momento successivo (di più larga applicazione).
 
==La simulazione==
 
Lo ''ius civile'' distingueva i casi in cui la volontà mancava, dai casi in cui vi era divergenza tra volontà e manifestazione.</br>
La volontà mancava nei casi di riserva mentale, cioè nei casi in cui il soggetto dichiarava una cosa mentre ne voleva un'altra, e nei casi illustrati da Paolo: ''«per iocum puta, vel demonstrandi causa»''.</br>
Quando la volontà mancava del tutto, il diritto romano considerava nullo il negozio.</br>Poteva anche darsi che la manifestazione di volontà non collimasse perfettamente con l'intenzione del dichiarante: era l'ipotesi della '''simulazione'''. Simulare significa fingere; il diritto classico riteneva che ''acta simulata veritatis substantiam mutare non possunt'', e che quindi il negozio simulato non aveva alcun effetto nel mondo giuridico, mentre lo aveva quello effettivamente voluto dalle parti (se c'era): ''plus valet quod agitur, quam quod simulata concipitur''.</bR>
Inoltre, se il negozio dissimulato era in frode alla legge (es. donazione fra coniugi) poteva aver valore, mentre se era in frode a qualche soggetto, questi era tutelato indirettamente mediante l'''<nowiki>exceptio</nowiki>'' o la ''replicatio doli''.