Spedizioni/Il mandato di spedizione: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
RamaccoloBot (discussione | contributi)
m Bot: correggo errori comuni
Riga 3:
==Inquadramento Legale==
 
Anzi tuttoAnzitutto l'articolo 1703 del Codice Civile ci delinea il mandato come un "contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un'altra".
 
Il successivo articolo 1737 precisa che "Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie ".
 
L'articolo 1678 spiega che "col Contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo all'altro”.
 
Quindi sia che consegnamosi consegni un plico ad un corriere o che spediamo un contenitore di piastrelle da Sassuolo in Giappone, noi compiamo una serie di atti che hanno un valore legale ben preciso, che attivano una serie di diritti e doveri e le cui conseguenze non possiamo non conoscere.
 
==Contratto di Trasporto e Mandato di Spedizione==