Logistica/Trasporto Conto Proprio: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nuova pagina: TRASPORTO CONTO PROPRIO Il trasporto di cose in conto proprio (art. 31 della legge n. 298/74) è il trasporto eseguito da persone fisiche, giuridiche, enti privati o pubblici, qual...
 
Formatazione del capitolo
 
Riga 1:
{{Logistica}}
TRASPORTO CONTO PROPRIO
{{Avanzamento|75%|30 aprile 2014}}
 
== TRASPORTO CONTO PROPRIO ==
 
Il trasporto di cose in conto proprio (art. 31 della legge n. 298/74) è il trasporto eseguito da persone fisiche, giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie.
Line 5 ⟶ 8:
Condizioni per distinguere il Conto Proprio dal Conto Terzi
 
Il trasporto non deve costituire attività economicamente prevalente del soggetto, ma complementare all’attività svolta (es.: commerciante di mobili che trasporta i mobili dal magazzino al cliente);
(es.: commerciante di mobili che trasporta i mobili dal magazzino al cliente);
 
ATTIVITA’ COMPLEMENTARE VUOL DIRE :
 
le cose trasportate devono essere attinenti all’attività principale svolta dall’impresa (es.: commerciante di frutta che trasporta frutta, verdura e simili)
i veicoli destinati al conto proprio devono essere congrui con le esigenze dell’impresa (es.: un piccolo artigiano non può avere 6 auto articolati)
i costi per l’esercizio del trasporto non devono incidere pesantemente sui costi totali dell’attività svolta
 
Attività complementare vuol dire:
#le cose trasportate devono essere attinenti all’attività principale svolta dall’impresa (es.: commerciante di frutta che trasporta frutta, verdura e simili)
#i veicoli destinati al conto proprio devono essere congrui con le esigenze dell’impresa (es.: un piccolo artigiano non può avere 6 auto articolati)
#i costi per l’esercizio del trasporto non devono incidere pesantemente sui costi totali dell’attività svolta
le merci trasportate devono essere in proprietà di chi effettua il trasporto o prodotte da questi, vendute, prese in comodato, in locazione o detenute per essere trasformate, modificate. Il trasporto di cose in conto proprio (art. 31 della legge n. 298/74) è il trasporto eseguito da persone fisiche, giuridiche, riparate o elaborate in conformità all’attività principale svolta o, infine, tenute in deposito o in custodia in relazione a un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere (es. contratto di agenzia);
 
il trasporto deve avvenire con un veicoli di proprietà, in usufrutto, in leasing o acquistati con patto di riservato dominio;
 
il veicolo deve essere guidato personalmente dal proprietario, da un suo dipendente, collaboratore familiare, socio o amministratore, a seconda della tipologia societaria.
 
=== TRASPORTO CONTO TERZI ===
 
TRASPORTO CONTO TERZI
 
Il trasporto di cose per conto di terzi è un’attività imprenditoriale di prestazione di servizi di trasporto, verso un determinato corrispettivo. L’iscrizione all’Albo nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi è condizione necessaria per l’esercizio dell’attività di autotrasporto di cose per conto terzi. Competono all’Ufficio provinciale la tenuta dell’Albo, il controllo amministrativo, la deliberazione delle sospensioni, cancellazioni e provvedimenti disciplinari nonché l’organizzazione degli esami per il rilascio dell’attestato di capacità professionale per l’esercizio della professione di autotrasportatore di merci su strada.
 
=== REQUISITI: ===
 
L’accesso alla professione di autotrasportatore è consentito ai seguenti soggetti:
 
# imprese individuali
# società
# consorzi e cooperative a proprietà divisa (per tali soggetti è prevista l’iscrizione in una sezione speciale dell’Albo regolata dal DPR 155/1990)
 
Per le imprese che esercitano tale attività di autotrasporto cose per conto terzi con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate sarà sufficiente dimostrare il requisito dell’onorabilità per essere iscritti all’Albo.
Oltre il limite di 1,5 tonnellate, i requisiti per conseguire l’iscrizione all’Albo Autotrasportatori senza limitazioni, sono:
 
# onorabilità;
# capacità finanziaria;
# idoneità professionale.
 
Sussiste il requisito dell’idoneità professionale se la persona provi di avere maturato particolare esperienza pratica, purché superi l’”esame di controllo” che consiste in una prova di idoneità semplificata.