Prontuario di diritto romano/L'inadempimento: differenze tra le versioni

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Il [[w:diritto romano|diritto romano]] ammetteva che alcuni tipi di [[w:obbligazione (diritto)|obbligazioni]] potessero far luogo a responsabilità, quando la prestazione non fosse adempiuta o non fosse esattamente adempiuta.</br>
Il problema dell'[[w:inadempimento|nadempimentoinadempimento]] non si poneva nel caso delle obbligazioni di dare fungibili, perché si riteneva che nessuna sopravvenienza potesse rendere impossibile la prestazione.</br>
Il discorso era diverso per le obbligazioni specifiche: qui il debitore poteva essere esonerato da responsabilità se l'[[w:impossibilità sopravvenuta|impossibilità]] non dipendeva da sua [[w:colpa|colpa]].</br>
Problemi particolari si avevano circa le obbligazioni che importavano l'obbligo di restituzione ([[w:pegno|pegno]], [[w:deposito (diritto)|deposito]], [[w:comodato|comodato]]) o di gestione di affari altrui ([[w:mandato|mandato]], [[w:tutore|tutela]], ''negotiorum gestio'', ecc.): tale obbligo era detto ''custodiam praestare'' e si poneva in stretta relazione con la responsabilità (chiamata ''dolum praestare'').</br>