Prontuario di diritto romano/I soggetti e le persone: differenze tra le versioni

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I '''''collegia''''' e le '''''sodalitates''''' erano consociazioni di antichissima tradizione; i primi erano formati in prevalenza a scopo di culto, mentre le seconde erano costituite a fini di ricreazione e mutua assistenza ai soci.</br>
La regolamentazione di questi enti fu opera di Augusto, il quale rese obbligatoria un'autorizzazione del Senato per la costituzione di nuovi ''collegia'' e ''sodalitates''.</br>
Argomentando da Gaio, sembra che per la costituzione di in nuovo ''cllegiumcollegium'' occorresse la ''voluntas'' di almeno tre persone, la creazione di una ''arca communis'' (patrimonio sociale distinto da quello dei soci), e la richiesta di autorizzazione al Senato. Solo se l'autorizzazione era rilasciata, il ''collegium'' veniva costituito, altrimenti non esisteva neanche di fatto: invero, il diritto romano non conosceva la categoria delle associazioni non riconosciute e degli enti di fatto.</br>
Anche le '''fondazioni''' erano ignote ai Romani fino all'epoca giustinianea; solo in questo periodo, infatti, vennero riconosciute le '''''piae causae''''' (associazioni con fini di beneficenza), alle quali fu attribuita anche la ''testamenti factio'' passiva, cioè la capacità di ricevere per testamento.</br>
Un notevole progresso nel riconoscimento della personalità ai patrimoni autonomi si ebbe con la figura della '''eredità giacente''', che fu considerata dapprima come ''res nullius'' (suscettibile quindi di occupazione), poi ''domina'' delle cose ereditarie.</br>