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Prontuario di diritto romano/I soggetti e le persone: differenze tra le versioni
Prontuario di diritto romano/I soggetti e le persone (modifica)
Versione delle 17:24, 20 ago 2013
, 10 anni fa→Le persone giuridiche
I '''''collegia''''' e le '''''sodalitates''''' erano consociazioni di antichissima tradizione; i primi erano formati in prevalenza a scopo di culto, mentre le seconde erano costituite a fini di ricreazione e mutua assistenza ai soci.</br>
La regolamentazione di questi enti fu opera di Augusto, il quale rese obbligatoria un'autorizzazione del Senato per la costituzione di nuovi ''collegia'' e ''sodalitates''.</br>
Argomentando da Gaio, sembra che per la costituzione di in nuovo ''
Anche le '''fondazioni''' erano ignote ai Romani fino all'epoca giustinianea; solo in questo periodo, infatti, vennero riconosciute le '''''piae causae''''' (associazioni con fini di beneficenza), alle quali fu attribuita anche la ''testamenti factio'' passiva, cioè la capacità di ricevere per testamento.</br>
Un notevole progresso nel riconoscimento della personalità ai patrimoni autonomi si ebbe con la figura della '''eredità giacente''', che fu considerata dapprima come ''res nullius'' (suscettibile quindi di occupazione), poi ''domina'' delle cose ereditarie.</br>
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