Prontuario di diritto romano/La capacità di agire: differenze tra le versioni

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Il ''tutor mulieris'' poteva essere legittimo o testamentario, ma sempre dativo. Solo in seguito fu dato alle donne di scegliere il proprio tutore (''tutor optivus'') e addirittura di cambiarlo (''optio tutoris''); alla nomina del tutore da parte del magistrato si faceva luogo solo se la donna ne faceva richiesta.</br>
Nel IV secolo d.C. (sotto [[w:Diocleziano|Diocleziano]]), l'istituto della ''tutela mulieris'' scomparve definitivamente, mentre l'evoluzione della ''tutela impuberis'' si trasformò dall'originaria configurazione potestativa in istituto assistenziale.</br>
La ''tutela impuberis'' esisteva già ai tempi della ''[[w:Legge delle XII Tavole|Lex XII Tabularum]]''; essa era data agli ''impuberi'' (incapaci di agire) il cui ''pater'' fosse morto o avesse perduto la libertà. Solo in prosieguo di tempo si ammise che l'impubere orfano o figlio di chi avesse perduto la libertà acquistasse [[w:capacità di agire|capacità di agire]] e divenisse ''sui iuris'', limitando la tutela ai soli ''infantes''.</br>, ( e i minores sopra citati ? )
Il [[w:diritto romano|diritto romano]] conosceva tre figure di ''tutela impuberis'': quella legittima, quella dativa e quella testamentaria. La legislazione giustinianea chiamò alla tutela anche i ''cognati'' e stabilì che si potesse dare un tutore anche sotto condizione o a termine.</br>
Dalle fonti si ricava l'esistenza anche di una tutela "fiduciaria": quando il genitore abbia affrancato il figlio o il nipote o altri impuberi, riceve la tutela legittima di quelli.</br>