Prontuario di diritto romano/I contratti consensuali: differenze tra le versioni

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#la ''locatio rei'': un soggetto (locatore) da la detenzione di un bene ad un altro soggetto (conduttore), che dovrà pagare al locatore un canone ([[w:mercede|mercede]]) ed al termine del contratto restituire la cosa;
#la ''locatio operis'': il locatore dà la cosa in detenzione al conduttore affinché questi vi compia un lavoro, il conduttore riceve in cambio una mercede alla restituzione della res. La gamma delle situazioni della locatio operis è molto ampia, tra le più famose rientrano l'appalto di opere edilizie e il contratto di trasporto marittimo.
#la ''locatio operarum'' il locatore consegnamette lea propriedisposizione operedel fisicheconduttore alla conduttoresua cheattività pagheràlavorativa perdietro questeil pagamento di una mercede (prestazione di lavoro manuale). La ''locatio operarum'' era ritenuta una cosa disdicevole per gli uomini liberi, poiché per qualche aspetto ci si sottoponeva alla soggezione disciplinare del conduttore (esempio: poteva punirlo in caso di furto). Il locatario che prestava la sua opera era chiamato ''mercenarius'' cioè colui che svolgeva opere dietro mercede. Anche la locazione di lavoro intellettuale (operae liberales) era sconsigliata dal costume, tuttavia quando un soggetto avesse raggiunto un alto livello professionale(medico, avvocato, ecc.) il cliente lo onorava con un compenso chiamato appunto ''honorarium''. L'onorario divenne obbligatoriaobbligatorio in tarda età classica.<br />
Queste tre sottocategorie di locazione non permettono una definizione unitaria.