Prontuario di diritto romano/I contratti consensuali: differenze tra le versioni

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#la ''locatio rei'': un soggetto (locatore) da la detenzione di un bene ad un altro soggetto (conduttore), che dovrà pagare al locatore un canone ([[w:mercede|mercede]]) ed al termine del contratto restituire la cosa;
#la ''locatio operis'': il locatore dà la cosa in detenzione al conduttore affinché questi vi compia un lavoro, il conduttore riceve in cambio una mercede alla restituzione della res. La gamma delle situazioni della locatio operis è molto ampia, tra le più famose rientrano l'appalto di opere edilizie e il contratto di trasporto marittimo.
#la ''locatio operarum'' il locatore consegna le proprie opere fisiche al conduttore che pagherà per queste una mercede (prestazione ledi opere sono intese come un'etitàlavoro materialemanuale). La ''locatio operarum'' era ritenuta una cosa disdicevole per gli uomini liberi, poiché per qualche aspetto ci si sottoponeva alla soggezione disciplinare del conduttore, il(esempio: poteva punirlo in caso di furto). Il locatario che prestava la sua opera era chiamato ''mercenarius'' cioè colui che svolgeva opere dietro mercede. IAnche romanila distinguonolocazione all'internodi dellelavoro opere le ''leintellettuale (operae liberales") (medico,era avvocato,sconsigliata ecc.)dal costume, chetuttavia sonoquando opereun intellettualisoggetto eavesse nasconoraggiunto daun attivitàalto liberali;livello perprofessionale(medico, questeavvocato, opereecc.) il cliente lo onorava con un compenso sichiamato chiamavaappunto ''honorarium''.<br />
Queste tre sottocategorie di locazione non permettono una definizione unitaria.