Prontuario di diritto romano/I contratti consensuali: differenze tra le versioni
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La [[w:locazione|locazione]], più che un unico contratto, era un ''genus'' nel quale i [[w:diritto romano|Romani]] facevano rientrare figure diverse:
#la ''locatio rei'': un soggetto (locatore) da la detenzione di un bene ad un altro soggetto (conduttore), che dovrà pagare al locatore un canone ([[w:mercede|mercede]]) ed al termine del contratto restituire la cosa;
#la ''locatio operis'': il locatore dà la cosa in detenzione al conduttore affinché questi vi compia un lavoro, il conduttore riceve in cambio una mercede alla restituzione della res
#la ''locatio operarum'' il locatore consegna le proprie opere fisiche al conduttore che pagherà per queste una mercede ( le opere sono intese come un'etità materiale). La ''locatio operarum''
Queste tre sottocategorie di locazione non permettono una definizione unitaria.
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