Prontuario di diritto romano/I contratti consensuali: differenze tra le versioni

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La [[w:locazione|locazione]], più che un unico contratto, era un ''genus'' nel quale i [[w:diritto romano|Romani]] facevano rientrare figure diverse:
#la ''locatio rei'': un soggetto (locatore) da la detenzione di un bene ad un altro soggetto (conduttore), che dovrà pagare al locatore un canone ([[w:mercede|mercede]]) ed al termine del contratto restituire la cosa;
#la ''locatio operis'': il locatore dà la cosa in detenzione al conduttore affinché questi vi compia un lavoro, il conduttore riceve in cambio una mercede alla restituzione della res;. La gamma delle situazioni della locatio operis è molto ampia, tra le più famose rientrano l'appalto di opere edilizie e il contratto di trasporto marittimo.
#la ''locatio operarum'' il locatore consegna le proprie opere fisiche al conduttore che pagherà per queste una mercede ( le opere sono intese come un'etità materiale). La ''locatio operarum'' èera ritenuta una cosa disdicevole inper quantogli iluomini lavoroliberi, erapoiché unaper cosaqualche daaspetto schivaici si sottoponeva alla soggezione disciplinare del conduttore, il locatario infatti era chiamato ''mercenarius'' cioè colui che svolgesvolgeva opere dietro mercede. I romani distinguono all'interno delle opere le ''le operae liberales" (medico, avvocato, ecc.), che sono opere intellettuali e nascono da attività liberali; per queste opere il compenso si chiamava ''honoriumhonorarium''.<br />
Queste tre sottocategorie di locazione non permettono una definizione unitaria.