Prontuario di diritto romano/L'obbligazione: differenze tra le versioni

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In epoca postclassica, la categoria delle obbligazioni naturali si generalizzò fino a comprendere qualsiasi dovere morale o sociale di contenuto patrimoniale ma privo di riconoscimento giuridico: ''«se la moglie crede di essere obbligata a dare la dote, qualsiasi cosa abbia dato in dote non può richiederla in restituzione»''.</br>
Altri casi di obbligazioni naturali erano descritti dalle fonti: tutti coloro che contraevano con il ''filius'' senza l'intervento del ''[[w:paterfamilias|paterfamilias]]'' assumevano semplicemente delle obbligazioni naturali, ''et repeti non poterit''. Tuttavia, si ritenne possibile la [[w:compensazione|compensazione]] di un'obbligazione civile con un'obbligazione naturale (''etiam quod natura debetur, venit in compensationem''), la costituzione di [[w:Garanzia|garanzie]] reali e personali su un'obbligazione naturale, e la [[w:novazione|novazione]] (così, il pupillo che ha contratto senza l'''<nowiki>auctoritas</nowiki>'' del tutore ''novari potest'').</br>
Il territorio precipuo (se non esclusivo) delle obbligazioni naturali era individuato dalla [[w:giurisprudenza|giurisprudenza]] nei rapporti delle persone ''alieni iuris'', principalmente degli schiavi; questo è il motivo per cui nella legislazione [[w:Giustiniano|giustinianea]] le obbligaizoniobbligazioni naturali costituivano ancora un istituto anomalo, giustificato da uno speciale fondamento ma insuscettibile di applicazioni [[w:analogia|analogiche]].
 
Sono obbligazioni naturali (''naturales tantum''):