Prontuario di diritto romano/I soggetti e le persone: differenze tra le versioni

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Importante era, nella terminologia romana, il termine ''status'', che indicava la posizione dell'individuo nei confronti dell'ordinamento: uomo libero, cittadino, membro della famiglia.</br>
Il diritto romano conobbe nei tre suddetti ''status'' altrettanti requisiti, o meglio condizioni necessarie per l'acquisto della capacità.</br>
In relazione allo ''status libertatis'', Roma distingueva gli uomini in liberi e schiavi (summa divisio) ; la libertà si acquistava per nascita (''liberi ingenui'') o per manumissione (''liberti''). Solo i ''liberi ingenui'' potevano avere la cittadinanza, la capacità giuridica, il ''ius connubii'' e il ''ius commercii''. Invece i liberti potevano avere una cittadinanza di serie b come la Latinitas o potevano essere considerati peregrini deiectii. </br>
Il ''ius civile'' conosceva diverse forme di manumissione (=affrancazione) degli schiavi; Giustiniano affermò il principio del ''favor libertatis'', in base al quale aveva effetto qualsiasi manifestazione di volontà in tal senso espressa dal padrone per liberare lo schiavo, a prescindere dalla forma.
La perdita dello ''status libertatis'' costituiva una ''capitis diminutio maxima''(e poteva avvenire quando,ad esempio, una donna libera si univa ad uno schiavo.).
 
===Lo ''status civitatis''===