Prontuario di diritto romano/L'estinzione delle obbligazioni: differenze tra le versioni

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==Imputazione dei pagamenti==
 
Quando il debitore aveva più debiti verso lo stesso creditore, era libero di imputare il pagamento ad uno qualsiasi di essi; ma se mancava la scelta del debitore, soccorrevano criteri legali di imputazione. In ogni caso, si riteneva estinto dapprima il debito di [[w:Interesse|interessi]] e poi quello di [[w:capitale (economia)|capitale]].</br>
L'imputazione seguiva questo ordine: prima le obbligazioni ''ex delicto'', poi quelle [[w:Ipoteca|ipotecarie]] e infine quelle indicate dal debitore o (in mancanza) dal ceditore.</br>