Prontuario di diritto romano/I contratti consensuali: differenze tra le versioni

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La [[w:locazione|locazione]], più che un unico contratto, era un ''genus'' nel quale i [[w:diritto romano|Romani]] facevano rientrare figure diverse:
#la ''locatio rei'': un soggetto (locatore) da la detenzione di un bene ad un altro soggetto (conduttore), che dovrà pagare al locatore un canone ([[w:mercede|mercede]]) ed al termine del contratto restituire la cosa;
#la ''locatio rei''
#la ''locatio operis'': il locatore dà la cosa in detenzione al conduttore affinché questi vi compia un lavoro, il conduttore riceve in cambio una mercede alla restituzione della res;
#la ''locatio operis''
#la ''locatio operarum'' il locatore consegna le proprie opere fisiche al conduttore che pagherà per queste una mercede ( le opere sono intese come un'etità materiale). La ''locatio operarum'' è ritenuta una cosa disdicevole in quanto il lavoro era una cosa da schivai, il locatario infatti era chiamato ''mercenarius'' cioè colui che svolge opere dietro mercede. I romani distinguono all'interno delle opere le ''le operae liberales" (medico, avvocato, ecc.), che sono opere intellettuali e nascono da attività liberali; per queste opere il compenso si chiamava ''honorium''.<br />
#la ''locatio operarum''
Queste tre sottocategorie di locazione non permettono una definizione unitaria.
 
I romani pongono il problema della differenza tra locazione e compravendita; c'è ad esempio il caso dei giochi dei gladiatori: questa è una compravendita o una locazione? Visto che almeno la metà dei gladiatori muore, i romani giungono ad una via di mezzo: i gladiatori che muoiono sono stati comprati mentre quelli che sopravvivono sono stati locati.
La cosa che differenzia la locazione dalla compravendita è quindi la restituzione del bene.<br />
Diceva [[w:Giustiniano|Giustiniano]]: ''La locazione è simile alla compravendita ed è disciplinata dalle medesime regole di diritto. Infatti, la compravendita si contrae appena pattuito il prezzo, e così la locazione si contrae appena stabilito il fitto. Ed al locatore spetta l'actio locati, mentre al conduttore spetta l'actio conducti''.<br/>
 
 
Diceva [[w:Giustiniano|Giustiniano]]: ''La locazione è simile alla compravendita ed è disciplinata dalle medesime regole di diritto. Infatti, la compravendita si contrae appena pattuito il prezzo, e così la locazione si contrae appena stabilito il fitto. Ed al locatore spetta l'actio locati, mentre al conduttore spetta l'actio conducti''.<br/>
 
[[Categoria:Prontuario di diritto romano|Contratti consensuali]]