Prontuario di diritto romano/I contratti consensuali: differenze tra le versioni

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*il ''pactum displicentiae'' (cd. vendita ad arra)
*il ''pactum degustationis'' (cd. vendita a prova)
*il ''pactum addictionis in diem'' (clausola risolutiva della vendita se il venditore trova un terzo che gli offre un prezzo maggiore).<br />
Dalla compraventita nascono obbligazioni, la prima grava sul venditore che ha l'obbligo di trasferire la disponibilità del bene pacifica e definitiva, ma dorvrà accompagnare questo atto con un'altro atto che trasferisca la proprietà, i due eventi infatti rimangono pacificamente due cose separate.
 
L'atto traslativo della proprietà non è quindi il consenso ma la compravendita, anche nel casa della [[w:traditio]] l'atto traslativo delle proprietà coincide nei fatti ma rimane pur sempre cosa separata.<br />
L'obbligazione del compratore è invece quella di trasferire al venditore la proprietà di una somma di denaro - [[w:res nec mancipi]] - che quindi era nei fatti con la traditio della somma di denaro.<br />
Vi erano due eccezioni:
# ''Emptio rei speratae'': compravendita di una cosa sperata, cioè si vende una cosa futura che non si sa se verrà in natura (Es: vendita del [[w:partus ancillae]]). L'obbligazione in questo caso è sottoposta ad una condizione e nasce solo se la cosa si produce;
# ''Emptio spei'' (acquisto della speranza): oggetto della vendita è la speranza medesima, si acquista scommettendo che la cosa nasca (Es: acquisto del pescato), il rischio grava su entrambi ma c'è una convenienza per entrambi perché si elimina il rishcio di impresa. Ovviamente il prezzo deve essere pagato anche se la cosa non si produce.
Il prezzo secondo i [[w:proculiani]] è solamente una somma di denaro, mentre secondo i [[w:sabiniani]] poteva consistere in una qualsiasi cosa; preverrà la tesi dei proculiani in quanto lo scambio di cosa contro cosa è la permuta. Il prezzo quindi deve essere una somma certa di denaro che può essre determinata per ''relationem''; il prezzo può anche essere determinato dall'arbitrio di un terzo in età giustinianea.<br />
Obbligazioni del venditore accessorie
===La locazione===