Prontuario di diritto romano/I contratti reali: differenze tra le versioni

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====Il pegno====
 
Il [[w:pegno (diritto)|pegno]] è un contratto reale imperfettamente bilaterale che si conclude fra chi da la cosa in pegno (debitore) e chi la riceve come garanzia (creditore). Questo contratto si estingue quando viene pagato il debito; in questo caso il creditore deve per forza restituire la cosa consegnata come garanzia.
Il contratto di pagno venne protetto dal pretore con l' ''actio pignoraticia in personam'' che si distingue dall' ''actio pignoraticia in rem''; la prima spetta al debitore del rapporto obbligatorio preesistente, la seconda al creditore pignoratizio.<br />
L'''actio pignoraticia in personam'' è un actio di factum e serve in due casi: