Prontuario di diritto romano/I contratti reali: differenze tra le versioni
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====Il pegno====
Il [[w:pegno
Il contratto di pagno venne protetto dal pretore con l' ''actio pignoraticia in personam'' che si distingue dall' ''actio pignoraticia in rem''; la prima spetta al debitore del rapporto obbligatorio preesistente, la seconda al creditore pignoratizio.<br />
L'''actio pignoraticia in personam'' è un actio di factum e serve in due casi:
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