Prontuario di diritto romano/I contratti verbali: differenze tra le versioni

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Mediante i contratti verbali si poteva dare vita a ''stipulationes certae'' ed ''incertae'': quelle ''certae'' si caratterizzavano per il fatto che da domanda e risposta si ricavavano il ''quid'', il ''quale'' e il ''quantum'' della [[w:prestazione|prestazione]].
 
I contratti verbali [in ordine cronologico]
 
'''SPONSIO E STIPULATIO'''
 
La ''sonsio'', che poi diventerà la ''Stipulatio'', è un contratto verbale antichissimo nel quale il consenso si manifesta pronunciando delle parole. Nel periodo antico si usa per un'infinità di casi (Es: acquistare debiti o crediti, a scopo cautelativo, rapporti familiari). Nel periodo più antico il ''votum'' è visto come un contratto bilaterale ''voti sponsium'' perché una volta soddisfatta la richiesta è come se la divinità avesse dato il suo assenso.
La sponsio è lo scambio contestuale di domanda e risposta.
I requisiti sono la '''contestualità''' e la '''congruità'''; la risposta deve utilizzare lo stesso verbo della domanda.
Quando la ''sponsio'' cede il terreno alla ''stipulatio'' i requisiti non sono così rigidi; basta che vis sia la congruità si può utilizzare anche un'altro verbo.
Nell'età arcaica lo strmumento processuale in caso di inadempienza è la '''''Legis actio per iudicis arbitrive postulationem'''''; in età classica, quando non si usano più le legis actiones, si usano:
* '''''L'Actio ex stipulatio'''''
* '''''L'Actio certae creditae pecuniae''''' (quando si trattava di una somma certa di denaro)
Nel diritto post classico la ''stipulatio'' diventa una forma di impegno generico in accordo tra le parti.
 
'''DOTIS DICTIO'''
 
La ''dotis dictio'' è la promessa di costituire la dote: la donna, il padre oppure un debitore si assume l'obbligo di costituire la dote; è una dichiarazione unilaterale, avviene ''uno loquente'' in quanto il marito manifesta il suo assenso tacitamente.
 
'''PROMISSIO IURATA LIBERTI'''
 
La ''promissio iurata liberti'' è la promessa giurata dell'ex schiavo (''libertinus''); Gaio ci dice che è l'unico caso in cui un giuramento produce obligazioni in quanto lo schiavo - prima di essere manomesso - promette al padrone di compiere verso di lui determinate ''operae''. Questa promessa, quindi, fa sorgere delle obbligazioni che saranno però esigibili solo dopo la manomissione.
 
'''NEXUM'''
 
Il ''nexum'' è un istituto antichissimo; non si sa bene se considerarlo un contratto e tanto meno se classificarlo come verbale. Quando Gaio scrive il ''nexum'' non esiste già più perché fu abolito nel 326 a.C. dalla lex Poetelia Papiria.
Consiste in un auto-asservimento che si fa nella forma per ''aes et libram'' con il quale il debitore inadempiente, prima di essere citato in giudizio, può accordarsi con il creditore per estinguere il suo debito attraverso il lavoro.
[[Categoria:Prontuario di diritto romano|Contratti verbali]]
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