Prontuario di diritto romano/I vizi della volontà: differenze tra le versioni

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==Il ''dolus''==
 
Ultimo vizio della volontà riconosciuto dallo ''ius civile'' era il ''dolus malus'', cioè il contegnocomportamento malizioso che, in un negozio bilaterale, trae in inganno la controparte. Anche qui in fondo si riconosceva l'esigenza sociale di tutelare chi era stato raggirato, e di difendere l'individuo da certi errori che di per sé sarebbero stati irrilevanti ma che (se causati da dolo) rendevano il negozio attaccabile.</br>
Anche la repressione del dolo fu opera del diritto pretorio: [[w:Cicerone|Cicerone]] diceva che fu iniziativa del giurista Aquilio Gallo, che redasse la ''Lex Aquilia''.</br>
Famosa è la definizione del dolo fornita da Labeone: "ogni astuzia, inganno, macchinazione, tesi ad ingannare, circonvenire, imbrogliare".</br>