Prontuario di diritto romano/Il diritto di famiglia: differenze tra le versioni
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La ''capitis deminutio media'', che importava la perdita della [[w:cittadinanza|cittadinanza]], non scioglieva il matrimonio ma faceva che esso divenisse ''iuris gentium''.</br>
Il matrimonio era sciolto anche quando il marito di una libertina diventava [[w:Senato romano|senatore]]. [[w:Giustiniano|Giustiniano]] abolì questa conseguenza e in seguito anche il divieto.</br>
Il divorzio per sua natura non doveva esigere forme,
Impregnato di spirito antidivorzista, [[w:Costantino|Costantino]] riconobbe tre sole ''iuxtae causae'' per il divorzio:
*per la donna, se l'uomo era un [[w:Omicidio|omicida]], violatore di sepolcri o avvelenatore;
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