Prontuario di diritto romano/Il diritto di famiglia: differenze tra le versioni

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La ''capitis deminutio media'', che importava la perdita della [[w:cittadinanza|cittadinanza]], non scioglieva il matrimonio ma faceva che esso divenisse ''iuris gentium''.</br>
Il matrimonio era sciolto anche quando il marito di una libertina diventava [[w:Senato romano|senatore]]. [[w:Giustiniano|Giustiniano]] abolì questa conseguenza e in seguito anche il divieto.</br>
Il divorzio per sua natura non doveva esigere forme, conecome non ne esigeva il matrimonio. Un semplice avviso ''per litteras'' o per messaggio verbale ''(per nuntium)'' doveva bastare. La ''Lex Julia'' prescrisse che il ''divortium'' o ''repudium'' fosse comunicato da un [[w:liberto|liberto]] alla presenza di sette testimoni, ma i giureconsulti ammettevano lo scioglimento del matrimonio anche in assenza dell'osservanza di questa formalità. In età imperiale, invalse l'uso di mandare la comunicazione per iscritto con un ''libellus repudii''.</br>
Impregnato di spirito antidivorzista, [[w:Costantino|Costantino]] riconobbe tre sole ''iuxtae causae'' per il divorzio:
*per la donna, se l'uomo era un [[w:Omicidio|omicida]], violatore di sepolcri o avvelenatore;