Prontuario di diritto romano/I contratti reali: differenze tra le versioni
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====Comodato====
Nel [[w:Corpus iuris civilis|Corpus iuris civilis]] si parla del [[w:comodato|comodato]]: ''"Parimenti, colui al quale fu data una cosa per usarla, cioè fu comodata, è obbligato reale ed è soggetto all'actio commodati. Ma egli è molto diverso da quello che accetta un mutuo: infatti la cosa non gli è data per diventare sua,
Queste, in buona sostanza, le regole sul comodato, o prestito ad uso.</br>
Era altresì nota la figura del comodato ''ad pompam'', che aveva ad oggetto cose inconsumabili o consumabili, ma soltanto per farne mostra (nei ricevimenti, nelle cene di gala, ecc.) e non per usarle.
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