Prontuario di diritto romano/I contratti reali: differenze tra le versioni

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====Comodato====
Nel [[w:Corpus iuris civilis|Corpus iuris civilis]] si parla del [[w:comodato|comodato]]: ''"Parimenti, colui al quale fu data una cosa per usarla, cioè fu comodata, è obbligato reale ed è soggetto all'actio commodati. Ma egli è molto diverso da quello che accetta un mutuo: infatti la cosa non gli è data per diventare sua, d è quindi tenuto a restituire la medesima cosa. La cosa è comodata se nessun compenso è stato pattuito; del resstoresto, se fosse stato pattuito un compenso, sembrerebbe piuttosto una'' locatio. ''Quello che riceve in comodato è obbligato a restituire la stessa cosa, custodendola con esatta diligenza, e non basta adoperare tanta diligenza quanta si è soliti adibire alle proprie cose"''.</br>
Queste, in buona sostanza, le regole sul comodato, o prestito ad uso.</br>
Era altresì nota la figura del comodato ''ad pompam'', che aveva ad oggetto cose inconsumabili o consumabili, ma soltanto per farne mostra (nei ricevimenti, nelle cene di gala, ecc.) e non per usarle.