Prontuario di diritto romano/Il negozio giuridico: differenze tra le versioni

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N.B. La ''in iure cessio'' e la ''mancipatio'' scomparvero dalla scena giuridica quando si addivenne alla creazione e diffusione del contratto di compravendita (''emptio et venditio''), più simile nella forma e nei contenuti a quello moderno.
 
===La ''stipulatio''===
 
Un promìssor si obbligava ad eseguire una qualsiasi prestazione in favore di uno stipulàtor con lo scambio solenne di domanda e risposta (spondes?; spondeo!). Era caratterizzata dall'oralità, dalla contemporanea presenza delle parti, dalla immediatezza e consequienzialità di domanda e risposta.
In epoca giustininanea non si riteneva più necessario l'uso del verbo spondĕo e la ''stipulatio'' si era trasformata in un negozio astratto con cui si potevano assumere obbligazioni di qualunque genere e con qualunque causa. L'introduzione della forma scritta finì per far prevalere l'elemento scritto sull'oralità.
 
 
===La ''traditio''===
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In epoca imperiale si affermò il principio che la ''traditio'' doveva essere accompagnata da una ''scriptura'', e si sostenne che era questa (e non la consegna) a trasferire la proprietà: era nata l'esigenza dello ''scriptum ad substantiam'', che Giustiniano invece richiese come pura formalità.</br>
 
===La ''stipulatio''===
 
Un promìssor si obbligava ad eseguire una qualsiasi prestazione in favore di uno stipulàtor con lo scambio solenne di domanda e risposta (spondes?; spondeo!). Era caratterizzata dall'oralità, dalla contemporanea presenza delle parti, dalla immediatezza e consequienzialità di domanda e risposta.
In epoca giustininanea non si riteneva più necessario l'uso del verbo spondĕo e la ''stipulatio'' si era trasformata in un negozio astratto con cui si potevano assumere obbligazioni di qualunque genere e con qualunque causa. L'introduzione della forma scritta finì per far prevalere l'elemento scritto sull'oralità.
 
Già alla fine del III secolo a.C. si conoscevano ben quattro negozi scaturiti dallo ''ius gentium'' ed espletati secondo il rito della stipulatio:
*''emptio - venditio''
*''locatio - conductio''