Prontuario di diritto romano/Il negozio giuridico: differenze tra le versioni
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N.B. La ''in iure cessio'' e la ''mancipatio'' scomparvero dalla scena giuridica quando si addivenne alla creazione e diffusione del contratto di compravendita (''emptio et venditio''), più simile nella forma e nei contenuti a quello moderno.
===La ''stipulatio''===▼
Un promìssor si obbligava ad eseguire una qualsiasi prestazione in favore di uno stipulàtor con lo scambio solenne di domanda e risposta (spondes?; spondeo!). Era caratterizzata dall'oralità, dalla contemporanea presenza delle parti, dalla immediatezza e consequienzialità di domanda e risposta.▼
In epoca giustininanea non si riteneva più necessario l'uso del verbo spondĕo e la ''stipulatio'' si era trasformata in un negozio astratto con cui si potevano assumere obbligazioni di qualunque genere e con qualunque causa. L'introduzione della forma scritta finì per far prevalere l'elemento scritto sull'oralità.▼
===La ''traditio''===
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In epoca imperiale si affermò il principio che la ''traditio'' doveva essere accompagnata da una ''scriptura'', e si sostenne che era questa (e non la consegna) a trasferire la proprietà: era nata l'esigenza dello ''scriptum ad substantiam'', che Giustiniano invece richiese come pura formalità.</br>
▲===La ''stipulatio''===
▲Un promìssor si obbligava ad eseguire una qualsiasi prestazione in favore di uno stipulàtor con lo scambio solenne di domanda e risposta (spondes?; spondeo!). Era caratterizzata dall'oralità, dalla contemporanea presenza delle parti, dalla immediatezza e consequienzialità di domanda e risposta.
▲In epoca giustininanea non si riteneva più necessario l'uso del verbo spondĕo e la ''stipulatio'' si era trasformata in un negozio astratto con cui si potevano assumere obbligazioni di qualunque genere e con qualunque causa. L'introduzione della forma scritta finì per far prevalere l'elemento scritto sull'oralità.
Già alla fine del III secolo a.C. si conoscevano ben quattro negozi scaturiti dallo ''ius gentium''
*''emptio - venditio''
*''locatio - conductio''
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