Prontuario di diritto romano/Il negozio giuridico: differenze tra le versioni

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===La ''stipulatio''===
 
Un promìssor si obbligava ad eseguire una qualsiasi prestazione in favore di uno stipulàtor con lo scambio solenne di domanda e risposta (spondes?; spondeo!). Era caratterizzata dall'oralità, dalla contemporanea presenza delle parti, dalla immediatezza e consequialità di domanda risposta.
In epoca giustininanea non si riteneva più necessario l'uso del verbo spondĕo e la ''stipulatio'' si era trasformata in un negozio astratto con cui si potevano assumere obbligazioni di qualunque genere e con qualunque causa. L'introduzione della forma scritta finì per far prevalere l'elemento scritto sull'oralità.