Prontuario di diritto romano/Il negozio giuridico: differenze tra le versioni

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===La ''stipulatio''===
 
Un promìssor si obbligava ad eseguire una qualsiasi prestazione in favore di uno stipulàtor con lo scambio solenne di domanda e risposta (spondes?; spondeo!).Era caratterizzata dall'oralità, dalla contemporanea presenza delle parti, dalla immediatezza e consequialità di domanda risposta.
In epoca giustininanea non si riteneva più necessario l'uso del verbo spondĕo e la ''stipulatio'' si era trasformata in un negozio astratto con cui si potevano assumere obbligazioni di qualunque genere e con qualunque causa. GiàL'introduzione alladella fineforma delscritta IIIfinì secoloper a.C.far siprevalere conoscevanol'elemento ben quattro negozi scaturiti dalloscritto sull''ius gentium'' ed espletati secondo il rito della stipulatio:oralità.
 
Già alla fine del III secolo a.C. si conoscevano ben quattro negozi scaturiti dallo ''ius gentium'' ed espletati secondo il rito della stipulatio:
*''emptio - venditio''
*''locatio - conductio''
*''societas''
*''mandatum''.
 
 
Il diritto pretorio introdusse il comodato, il pegno e il deposito.</br>
Erano tutti negozi causali, perché ''perficiuntur verbis'', segno che il diritto romano andava svincolandosi dal formalismo arcaico. Mentre il formalismo scompariva, si riconosceva valore pregnante alla volontà più che ai rituali.</br>