Prontuario di diritto romano/Gli elementi del negozio: differenze tra le versioni

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*''in diem addictio'': il contratto sospeso cessava di avere efficacia, in favore del venditore, [[w:compravendita|venditore]] se entro lo scadere del giorno fissato questi avesse ricevuto un'offerta migliore;
*''lex commissoria'': il bene rientrava nella disponibilità del venditore se il compratore non pagava il prezzo entro un certo termine;
*''cautio Muciana'': apparsa nel I° secolo a.c., venne inizialmente introdotta per risolvere il problema del [[w:legato|legato]] che il testatore avesse sottoposto a condizione potestativa negativa (ad es.: lascio a Tizio il piatto d'argento se non venderà mai il servo Sticho); con la ''cautio'' il legatario acquistava subito la cosa, ma prestava garanzia obbligandosi a restituirla se la condizione si fosse verificata. Si veniva ad introdurre così nel sistema romano la condizione risolutiva potestativa negativa.
 
Si veniva ad introdurre così nel sistema romano la condizione risolutiva potestativa negativa.
Anche nelloNello ''[[w:ius civile|ius civile]] Romanorum'' vi erano atti che non ammettevano la presenza di condizioni: erano i cosiddetti ''actus legitimi'', come la ''datio tutoris'', ''[[w:mancipatio|mancipatio]], cretio, in iure cessio'', ecc.
 
===Il ''dies''===