Prontuario di diritto romano/Gli elementi del negozio: differenze tra le versioni

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*''in diem addictio'': il contratto sospeso cessava di avere efficacia, in favore del venditore, [[w:compravendita|venditore]] se entro lo scadere del giorno fissato questi avesse ricevuto un'offerta migliore;
*''lex commissoria'': il bene rientrava nella disponibilità del venditore se il compratore non pagava il prezzo entro un certo termine;
*''cautio Muciana'': introdottaapparsa nel I° secolo a.c., venne inizialmente introdotta per risolvere il problema del [[w:legato|legato]] che il testatore avesse sottoposto a condizione potestativa negativa (ad es.: lascio a Tizio il piatto d'argento se non venderà mai il servo Sticho); con la ''cautio'' il legatario acquistava subito la cosa, ma prestava cauzionegaranzia obbligandosi a restituire la cosa se la condizione si fosse verificata.
Si veniva ad introdurre così nel sistema romano la condizione risolutiva potestativa negativa.
Anche nello ''[[w:ius civile|ius civile]] Romanorum'' vi erano atti che non ammettevano la presenza di condizioni: erano i cosiddetti ''actus legitimi'', come la ''datio tutoris'', ''[[w:mancipatio|mancipatio]], cretio, in iure cessio'', ecc.