Prontuario di diritto romano/Obbligazioni complesse: differenze tra le versioni

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::Il pagamento, la ''acceptilatio'' o la remisione di una delle due cose alternative estingueva l'intera obbligazione. Il ''pactum de non petendo'' riferito ad una sola delle prestazioni non chiariva se si volesse rimettere tutta l'obbligazione o solo la prestazione cui si riferiva: Giustiniano ritenne che si volesse estinguere solo la prestazione cui era riferito il ''pactum'', anche se non mancano fonti che sostengono il contrario.
::La normativa romana in materia di [[w:impossibilità sopravvenuta|impossibilità sopravvenuta]] della prestazione si avvicina molto a quella moderna. Se il perimento della cosa era dovuto a [[w:colpa|colpa]] del debitore, l'obbligazione si concentrava sulla cosa rimasta; se il perimento era dovuto al [[w:caso fortuito|caso fortuito]] e riguardava l'unica cosa rimasta, l'obbligazione si estingueva, ma nel diritto postclassico la regola era che il perimento per caso fortuito della cosa rimasta dava al creditore la cd. ''actio doli'' per ottenere una somma pari al valore medio dele due prestazioni. Il debitore poteva liberarsi pagando <nowiki>l'</nowiki>''aestimatio'', cioè il prezzo della cosa perita per caso fortuito, anche se l'altra cosa era rimasta in vita.
::Per ottenere l'[[w:adempimento|adempimento]] dell'obbligazione alternativa, il creditore aveva <nowiki>l'</nowiki>''actio certi'' (se la prestazione era generica, aveva <nowiki>l'</nowiki>''actio incerti'') quando la scelta spettava a lui. Se spettava al debitore, egli poteva agire con <nowiki>l'</nowiki>''actio incerti'', che poteva essere ''ex stipulatu'' oppure ''ex testamento'' a seconda della fonte dell'obbligazione. Nelle obbligazioni facoltative invece la prestazione era una soltanto, ma il debitore poteva liberarsi prestando un'altra cosa (''una res est in obligatione, duae sunt autem in facultate solutionis''). L'obbligazione facoltativa era considerata a tutti gli effetti un'obbligazione semplice, con una sola prestazione.
#[[w:obbligazione (diritto)|obbligazioni]] facoltative: qui la prestazione era una soltanto, ma il debitore poteva liberarsi prestando un'altra cosa (''una res est in obligatione, duae sunt autem in facultate solutionis''). L'obbligazione facoltativa era considerata a tutti gli effetti un'obbligazione semplice, con una sola prestazione.
 
[[Categoria:Prontuario di diritto romano|Regime patrimoniale]]