Prontuario di diritto romano/Obbligazioni complesse: differenze tra le versioni

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#[[w:obbligazione (dirito)|obbligazioni]] generiche e specifiche: nelle prime, l'oggetto era una cosa generica (ad es. ''obligatio pecuniae'') mente nelle seconde era una cosa ben individuata. L'obbligazione generica non diveniva mai impossibile, perché ''genus numquam perit'' ed il [[w:bene|bene]] fungibile poteva essere facilmente sostituito. Nel diritto classico, la scelta delle cose da dare spettava al debitore (''ad libitum debitoris''), purché non desse la cosa peggiore ricompresa in quel ''genus'' (''nec optimum nec pessimum''). [[w:Giustinianno|Giustiniano]] stabilì che la scelta potesse spettare anche al creditore: se spettava al creditore, egli poteva pretendere una ''res optima''; se spettava al debitore, egli doveva dare una ''res mediae aestimationis''.
#[[w:obbligazione (diritto)|obbligazioni]] divisibili e indivisibili: la disciplina di esse era per lo più simile a quella moderna. Ad esempio, l'obbligazione di dare era di regola divisibile se era pecuniaria o aveva per oggetto una cosa fungibile.
#[[w:obbligazione (dirito)|obbligazioni]] alternative e facoltative:(''duae vel plures sunt in obligatione, una autem in solutione''): lo ''ius electionis'' spettava di regola al debitore, salvo patto contrario. Il debitore aveva anche lo ''ius variandi'', cioè la facoltà di mutare la scelta fino al momento della ''solutio''. Se lo ''[[w:jus variandi|jus variandi]]'' spettava al creditore, egli poteva scegliere e mutare intenzione fino alla chiamata in giudizio del debitore. Lo ''ius variandi'' era escluso se vi era la clausola ''quam voluero'': in tal caso, ''cum semel elegerit, mutare voluntatem non possit''.
::Lo ''ius variandi'' era trasmissibile agli [[w:eredità|eredi]] del debitore o del creditore; se spettava ad un terzo, ''morte finitur''.
::Problema particolare era se il debitore per errore pagasse entrambe le prestazioni alternative: si dubitava della titolarità del diritto di chiedere la ''repetitio rei'', se al debitore o al creditore. [[w:Giustiniano|Giustiniano]] attribuì la ripetizione allo stesso soggetto che aveva lo ''jus electionis''.