Prontuario di diritto romano/Il negozio giuridico: differenze tra le versioni

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In seguito la sostanza dell'istituto cambiò e divenne un negozio astratto di trasferimento del dominium sulle res mancipi, aquistando il carattere di imaginaria venditio. La dottrina romana, elaborando la categoria dei negozi giuridici che servono al commercio dei beni, dovette distinguere nettamente la ''mancipatio'' adibita a questo fine che aveva assunto nella sottostruttura tutti gli elementi del ''negotium iuris gentium'', dalla ''mancipatio'' che è mera formalità, apparenza, come nella ''coemptio'', nella ''mancipatio familiae'' e così via.
 
Effetto caratteristico della ''mancipatio'' era la ''obligatio auctoritatis'', in base alla qalequale il ''mancipium dans'' era obbligato a garantire l'evizione al compratore contro terzi, fino a che il compratore stesso, dopo aver usucapito il bene per il trascorrere del tempo, avesse potuto difendersi da solo con la ''rei vindicatio''.
 
È poi importante sottolineare che tale negozio giuridico richiedeva la presenza corporale della cosa, della res.