Filosofia del diritto: differenze tra le versioni

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=== la giurisprudenza ===
 
La '''giurisprudenza''' è la scienza del diritto o scienza giuridica. È una scienza non esatta, di tipo pratico, che studia i processi per agire, ovvero la ragion pratica. Cambiando il diritto cambia anche il modo di intendere la giurisprudenza.
Nell’800, ad opera di studiosi del diritto romano, soprattutto tedeschi, sono state create ripartizioni e categorie, dando luogo alla disciplina della dogmatica giuridica, che appunto sistema il diritto con concetti giuridici, schemi vuoti che riguardano il rapporto fra persone, il contenuto ecc. ovviamente ha carattere nazionale, e vale solo per il civil law.
La scienza giuridica odierna è fondamentalmente dogmatica, poiché si occupa di legiferazione, ovvero studia i comandi del sovrano, le norme giuridiche.
Per la scienza giuridica vale un rapporto interpretativo – manipolativo col diritto: infatti, trasforma l’oggetto che studia, non limitandosi a osservarlo come fanno le altre scienze. Infatti, fra le fonti del diritto si hanno:
* ''Fonte popolare o sociale'' (consuetudine)
* ''Fonte legislativa'' (legislatore)
* ''Fonte giudiziale'' (giudici, (common law)
* ''Fonte giuridica'' (giuristi, (scienziati del diritto)
Oggi siamo in una fase di transizione da una fonte prevalentemente legislativa, a giudiziale. Fondamentale, quindi, il carattere di storicità del diritto, che ne sancisce la mutevolezza.
In un secondo grado di analisi, troviamo la '''teoria generale del diritto''', scienza che si occupa di rintracciare aspetti di comunanza nei vari rami del diritto dello stesso Stato.
La scienza che si occupa degli elementi sostanziali comuni a livello sovranazionale è il '''diritto comparato''' (comparazione dei sistemi giuridici).
La scienza che si occupa del rapporto fra i vari sistemi giuridici dal punto di vista formale è la '''teoria del diritto'''.
 
I sistemi giuridici evoluti, specialmente in occidente, hanno in comune la struttura astratta, che consta di due tipi di norme distinti: norme di condotta rivolte ai cittadini, e norme di legiferazione, che specificano come produrre norme di condotta, rivolte ai legislatori e gli organi appositi.
* ''norme di condotta'', rivolte ai cittadini
* ''norme di legiferazione'', che specificano come produrre norme di condotta, rivolte ai legislatori e gli organi appositi.
Compito della filosofia del diritto è sia la ricostruzione in gradi della conoscenza scientifica del diritto, ovvero la riflessione critica sulla giurisprudenza, sia la riflessione immediata sul diritto stesso.
 
Il diritto è un prodotto culturale, il senso della nostra vita è dato dalla produzione culturale che forma la precomprensione del mondo. Esistono ovviamente anche precomprensioni giuridiche da cui dobbiamo partire per la nostra analisi. Infatti, il diritto esiste nella nostra vita nel momento in cui è applicato come tale, nell’atto stesso dell’esecuzione (o disobbedienza), come la musica.