Prontuario di diritto romano/L'obbligazione: differenze tra le versioni

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#le obbligazioni tra persone legate insieme da un rapporto di patria potestà (ad es. tra ''paterfamilias'' e ''filiusfamilias'' o tra due ''filiifamilias'' soggetti alla medesima patria potestà). Quello che impediva il sorgere di un'obbligazione giuridica era la presenza della ''patria potestas'', sicché restavano possibili le sole ''obligationes naturales tantum''.
#le obbligazioni estinte per ''capitis deminutio'' anche ''minima'' (si ricordi che le obbligazioni potevano estinguersi a seguito di emancipazione, ''adrogatio'', adozione). Poiché si trattava di una singolare causa di estinzione dell'obbligazione, la [[w:giurisprudenza|giurisprudenza]] stabilì che l'obbligazione civile estinta dava luogo ad una obbligaione naturale solo se si trattava di una prestazione di mero fatto (le obbligazioni aventi ad oggetto la trasmissione di un diritto restavano estinte e non facevano luogo a obbligazioni naturali).
#l'obbligazione del ''pupillus'' assunta senza l'intervento (''auctoritas'') del tutore, per assenza di capacità di intendere e di volere (vedi [http:[Prontuario di diritto romano//it.wikibooks.org/wiki/Prontuario_di_diritto_romano/La_capacit%C3%A0_di_agireLa capacità di agire|La capacità di agire]]) si tramutava in obbligazione naturale.
 
[[Categoria:Prontuario di diritto romano|Obbligazione]]