Impresa sociale di comunità/Forme giuridiche: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m Bot: sintassi dei link |
|||
Riga 32:
=== Le forme organizzative disponibili e gli scopi ===
L’esercizio di un’impresa sociale, anche nella variante comunitaria, può essere condotto, alla luce delle norme vigenti, secondo almeno tre modelli organizzativi previsti dal codice civile: l’associazione, la fondazione e la società cooperativa.
Il d. lgs. n. 155/2006
Riga 48:
Essa deve essere dotata di un organo amministrativo e difetta al suo interno un’assemblea nel senso già visto quanto alle associazioni, intesa come organo composto da soci che abbiano versato un conferimento iniziale e mantengano un potere di controllo e decisionale sulla vita dell’ente.<br/>
Tanto le associazioni, riconosciute o meno, quanto le fondazioni, possono divenire intestatarie di beni, anche immobili.<br/>
La legge non definisce lo scopo dell’associazione, così come quello della fondazione: esso tuttavia ''non può in ogni caso essere lucrativo''. Pertanto, anche al fine di rispettare le disposizioni di natura fiscale di cui all’art. 10 d. lgs. n. 460/1997 (il c. d. "decreto Onlus")
È opportuno tenere presente che il già visto d. lgs. n. 460/1997 vieta la distribuzione di utili o la divisione del fondo comune anche “in via indiretta”, ad esempio attraverso l’attribuzione di una remunerazione eccessiva ai membri dell’organo di amministrazione, oppure tramite la cessione di beni o la prestazione di servizi ai membri a condizioni inadeguate. Similmente prescrive del resto l’art. 3 d. lgs. n. 155/2006.<br/>
Anche in caso di scioglimento e di liquidazione, il residuo non può comunque essere attribuito ai soci: esso deve piuttosto essere devoluto secondo quanto previsto dall’art. 31 del codice civile ad altro ente avente analoga finalità. Analogamente dispone del resto l’art. 10 d. lgs. n. 460/1997, che impone anche l’adozione di una specifica clausola statutaria.<br/>
|