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(→Limitazioni alla capacità giuridica: cambio avanzamento a 0%cambio avanzamento a 25%) |
m (Annullate le modifiche di 151.81.49.160 (discussione), riportata alla versione precedente di 78.12.27.139) |
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Al possesso dello ''status familiae'' seguiva la ''patria potestas'', ''ius nuptiae'', ''adoptio'', ''adrogatio'', ''tutela'', ''tutela'', ''emancipatio''..
Al cittadino che si trovasse in determinate condizioni, veniva limitata la capacità giuridica, pur rimanendo egli libero, ''cives'' e ''sui iuris''.</br>
*esclusione dall'esercito per ''ignominia''
Gli ''infami'' erano privati della capacità di ''postulare pro aliis'' (di diritto
Anche gli ''addicti'' (coloro che erano caduti nelle mani dei propri creditori insoddisfatti) ed i ''nexi'' (coloro che si consegnavano volotnariamente ai propri creditori a garanzia del proprio debito, con facoltà di riscattarsi) rimanevano formalmente liberi, ma subivano di fatto delle limitazioni in campo patrimoniale.</br>
Le donne, a parte l'incapacità di partecipare alla vita pubblica, non potevano adottare né essere tutrici di ''impuberes'', avevano limitata capacità di succedere e non potevano contrarre obbligazioni.</br>
La capacità giuridica era nettamente distinta dalla capacità di agire. Erano incapaci di agire gli ''infantes'', gli ''impuberes'', i minori di XXV ''annorum'', le donne, i ''furiosi'', i prodighi e gli affetti da infermità mentali, incapaci di gestire i propri beni. Di regola, tali soggetti venivano assistiti da tutori, scelti fra gli ''adgnati'' o ''parentes'', o anche fra estranei.
===Le persone giuridiche===
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