Prontuario di diritto romano/Il negozio giuridico: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
FrescoBot (discussione | contributi)
m Bot: È
FrescoBot (discussione | contributi)
m Bot: errori di battitura
Riga 37:
*''traditio longa manu'', consistente nel mostrare la cosa da lontano;
*''constitutum possessorium'', che era l'inverso della ''traditio brevi manu'': chi aveva posseduto da proprietario, trasferendo la cosa ne rimaneva locatario, usufruttuario, ecc.
*''In inceertam personam( caso di volontà)nonostante mancasse il destinatario della cosa,c'era in ogni caso la volontà di trasferire la stessa a chiunque diventasse il nuovo propietarioproprietario...l'esempio tipico è quello del lancio di monete alla folla
 
In epoca imperiale si affermò il principio che la ''traditio'' doveva essere accompagnata da una ''scriptura'', e si sostenne che era questa (e non la consegna) a trasferire la proprietà: era nata l'esigenza dello ''scriptum ad substantiam'', che Giustiniano invece richiese come pura formalità.</br>