Prontuario di diritto romano/Il diritto di famiglia: differenze tra le versioni

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Il matrimonio doveva essere preceduto dai cd. ''sponsalia'' (fidanzamento), in cui i promessi venivano impegnati dai rispettivi padri al futuro matrimonio tramite una stipulazione solenne, detta ''sponsio'' (promessa). Probabilmente, in epoche antiche, tale stipulazione era perseguibile, mentre di certo in età classica non creava alcun obbligo e non richiedeva forme solenni.</br>
In diritto postclassico, l'istituto degli ''sponsalia'' cambiò radicalmente: dalla promessa sorgevano obblighi tra il futuro marito e il padre della sposa; tra fidanzati si creava un vincolo assimilabile al vero matrimonio (così, essi erano punibili per [[w:Adulterio|adulterio]] e non potevano contrarre altre nozze).</br>
Per rafforzare qustoquesto vincolo tra fidanzati, vennero introdotte le ''arrhae sponsaliciae'', una sorta di [[w:caparra penitenziale|caparra penitenziale]] da pagare da parte del padre del fidanzato alla famiglia della donna; se il fidanzamento veniva sciolto, la caparra era restituita. Se era la donna a sciogliere il fidanzamento, doveva restituire il quadruplo delle ''arrhae''.</br>
Gli ''sponsalia'' si scioglievano per mutuo consenso o per [[w:recesso|recesso]] unilaterale (''repudium''), che importava anche il [[w:Risarcimento|risarcimento]] e la restituzione dei beni reciprocamente donati ''adfinitas contrahendae causa''.</br>
Agli ''sponsalia'' seguivano le ''nuptiae'', le vere e proprie nozze, regolate dai principi dello ''ius civile'' circa i rapporti patrimoniali, i diritti successori, il divieto di [[w:donazione|donazione]] tra coniugi, la legittimità della prole, ecc.</br>