Prontuario di diritto romano/Il diritto di famiglia: differenze tra le versioni
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Il matrimonio doveva essere preceduto dai cd. ''sponsalia'' (fidanzamento), in cui i promessi venivano impegnati dai rispettivi padri al futuro matrimonio tramite una stipulazione solenne, detta ''sponsio'' (promessa). Probabilmente, in epoche antiche, tale stipulazione era perseguibile, mentre di certo in età classica non creava alcun obbligo e non richiedeva forme solenni.</br>
In diritto postclassico, l'istituto degli ''sponsalia'' cambiò radicalmente: dalla promessa sorgevano obblighi tra il futuro marito e il padre della sposa; tra fidanzati si creava un vincolo assimilabile al vero matrimonio (così, essi erano punibili per [[w:Adulterio|adulterio]] e non potevano contrarre altre nozze).</br>
Per rafforzare
Gli ''sponsalia'' si scioglievano per mutuo consenso o per [[w:recesso|recesso]] unilaterale (''repudium''), che importava anche il [[w:Risarcimento|risarcimento]] e la restituzione dei beni reciprocamente donati ''adfinitas contrahendae causa''.</br>
Agli ''sponsalia'' seguivano le ''nuptiae'', le vere e proprie nozze, regolate dai principi dello ''ius civile'' circa i rapporti patrimoniali, i diritti successori, il divieto di [[w:donazione|donazione]] tra coniugi, la legittimità della prole, ecc.</br>
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